Circolare 42.2002

Da ambienti ministeriali arriva la conferma della posizione ministeriale, che sarebbe contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate di imminente pubblicazione, relativa agli investimenti effettuati dalle imprese agricole nel periodo dal 1 gennaio 2002 al 7 luglio 2002. Secondo l’Agenzia delle Entrate gli investimenti in beni nuovi effettuati nel predetto periodo sono agevolabili secondo le disposizioni normative previgenti agli artt.10 e 11 del D.L.138/2002 e quindi alle seguenti condizioni: 1) che gli investimenti siano effettuati, ai sensi dell’art.75 TUIR (consegna o spedizione per i beni mobili, consegna per i leasing, rogito per gli immobili, SAL approvati per i lavori in base ad appalto o in economia), nel predetto periodo; 2) che gli investimenti siano stati ammessi a finanziamento comunitario (secondo i PSR o POR regionali) e non finanziati per carenza di fondi. Per tali investimenti: a) non è necessaria alcuna preventiva comunicazione al Centro operativo di Pescara, poiché il credito prima del decreto n.138/2002 predetto maturava automaticamente senza obbligo di comunicazioni;b) pare che non vi sia la limitazione del tetto massimo finanziabile di 85 milioni di euro previsto invece per gli investimenti eseguiti successivamente al 7/7/2002. Il credito maturato va inserito in dichiarazione dei redditi del periodo in cui è maturato e, per la parte non utilizzata, è riportabile negli esercizi successivi: è pertanto possibile iniziare ad utilizzare il credito in qualunque momento, purché maturato secondo quanto previsto ai punti 1) e 2). Ad emanazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate si forniranno ulteriori precisazioni operative. Per le regole concrete diverse dalle predette si rimanda alla recente circolare UNICAAF n.39 del 5/8/2002.

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