circolare 40.2002

Come illustrato nella nostra precedente Circolare UNICAAF n. 30 del 08/11/2001, l’art. 8 della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 ha soppresso l’obbligo di bollatura e vidimazione iniziale del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, ma ha confermato la permanenza dell’obbligo di numerazione progressiva delle pagine che compongono i vari registri e dell’assolvimento sugli stessi dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa (per i soggetti a ciò obbligati). Con riguardo a tali specifici adempimenti, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente, in più occasioni, fornendo alcuni chiarimenti di carattere operativo attinenti sia alle modalità di numerazione delle pagine che alle modalità di apposizione delle marche da bollo, dei quali diamo di seguito un breve commento. Modalità di numerazione delle pagine La Risoluzione n. 85/E del 12 marzo 2002 ha precisato che la numerazione delle pagine dei libri e registri sopra menzionati, deve essere eseguita dal contribuente nel momento in cui utilizza la pagina e “deve essere effettuata progressivamente, per ciascun anno, con l’indicazione, pagina per pagina, dell’anno cui si riferisce: ad es. per il 2002 sarà 2002/1, 2002/2, ecc….”. Ciò al fine di evitare numerazioni con progressività illimitata nel tempo. A tal riguardo, la recentissima Circolare n. 64/E del 1 agosto 2002 ha poi definitivamente chiarito che l’anno da indicare è l’anno cui fa riferimento la contabilità, e non quello in cui è effettuata la stampa delle pagine. Ciò significa che, anche se i libri relativi al 2002 saranno numerati e stampati nel 2003, l’anno da indicare sarà il 2002, ossia l’anno cui si riferisce la contabilità. Per contro, in caso di bollatura facoltativa dei libri contabili e di bollatura obbligatoria prevista da leggi speciali, restando ferma la competenza dell’Ufficio del Registro delle Imprese e dei Notai, continua in tal caso ad applicarsi il criterio contenuto nella Circolare del Ministero dell’Industria n. 3407/C del 1997, che prevede la numerazione preventiva, per blocchi di pagine, e progressiva in base all’ “anno in cui è effettuata la vidimazione”. Per quanto riguarda, invece, la numerazione progressiva del libro inventari, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se le relative annotazioni occupano solo poche pagine per ciascun anno, l’indicazione dell’anno può essere omessa. L’Agenzia ha poi affermato che ciascuna pagina dei vari libri o registri suindicati deve essere intestata al soggetto obbligato alla tenuta della contabilità. Modalità di tenuta dei libri o registri multiaziendali a striscia continua Con Circolare n. 60/E del 30 luglio 2002, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta altresì per chiarire le modalità di tenuta dei libri o registri multiaziendali a striscia continua, disciplinati dal D.M. 22 dicembre 1988, e tenuti dai soggetti incaricati da terzi di elaborare le scritture contabili previste dagli articoli 14 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973 (libro giornale, libro inventari registri IVA, registro dei beni ammortizzabili). In particolare, è stato a tal riguardo precisato che, a seguito delle semplificazioni introdotte dall’art. 8 in commento, gli unici adempimenti cui sono tenuti i terzi incaricati della tenuta dei libri o registri multiaziendali sono i seguenti: Ø intestazione diretta, dei fogli utilizzati per i libri e registri, ai singoli utenti; Ø numerazione progressiva dei vari fogli utilizzati per i registri ed i libri di ciascun utente, distintamente per periodo d’imposta e al momento della loro stampa; Ø consegna a ciascun utente dei fogli componenti il libro o il registro, relativi alle registrazioni eseguite nel periodo d’imposta. Pertanto, i soggetti che tengono libri e registri multiaziendali a striscia continua non sono più tenuti ad effettuare i seguenti adempimenti:§ bollatura e vidimazione iniziale e numerazione preventiva dei libri in oggetto;§ intestazione di tali libri al soggetto incaricato della loro tenuta;§ stampa e conservazione, dopo ogni elaborazione, di un indice numerato e bollato di tutti i fogli utilizzati dei libri citati, per ciascun utente;§ conservazione dell’ultimo foglio di ogni libro o registro multiaziendale, sul quale è riportata la vidimazione iniziale;§ tenuta di un registro di carico sul quale annotare gli estremi dei libri e registri multiaziendali sottoposti a vidimazione iniziale;§ tenuta di un registro di scarico sul quale annotare, per anno solare, i numeri dei fogli dei libri e registri multiaziendali utilizzati e gli utenti ai quali sono stati attribuiti;§ rilascio, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, di apposita dichiarazione attestante i numeri dei fogli dei libri e registri multiaziendali utilizzati per le registrazioni relative a ciascun utente, nonché l’elenco degli utenti per i quali sono state effettuate le elaborazioni nel corso dell’anno solare. Dall’introduzione delle suddette semplificazioni, tra cui l’intestazione dei libri citati direttamente a ciascun utente, consegue che i libri e registri “multiaziendali” si trasformano, in sostanza, in libri e registri “monoaziendali”. Soppressione dell’obbligo di bollatura Con la Risoluzione n. 47/E del 18 febbraio 2002 e con successiva la circolare n. 60/E, sopra citata, l’Agenzia ha altresì esplicitamente chiarito che la soppressione dell’obbligo di bollatura iniziale e la permanenza dell’obbligo di numerazione progressiva delle pagine (da parte del contribuente) si applicano, tra gli altri, anche al registro dei depositi IVA, previsto dall’art. 50-bis, comma 3, del D.L. 331/1993 e al registro unico ai fini IVA, previsto dall’art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, destinato a tutte le annotazione prescritte per i registri di cui all’art. 23 (registro IVA vendite), 24 (registro dei corrispettivi) e 25 (registro IVA acquisti), anche se gestito in funzione multiaziendale, con ciò sancendo il principio che le suddette semplificazioni valgono per tutti i registri prescritti ai fini IVA, a prescindere dal fatto che le disposizioni ad essi relative facciano o meno espresso riferimento all’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972 (così come modificato dall’art. 8 del D.P.R. n. 383/2001 in commento). Registri utilizzati a fini speciali Con l’occasione riteniamo opportuno rilevare che l’Amministrazione Finanziaria ha confermato le considerazioni da noi esposte nella nostra precedente Circolare n. 30/2001, in merito alla bollatura e vidimazione iniziale dei registri utilizzati a fini speciali, quali il registro di carico e scarico dei rifiuti o il registro di carico e scarico degli animali allevati. Infatti, con Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 104/E del 11 dicembre 2001, è stato precisato che: – resta di esclusiva competenza dell’Ufficio del Registro delle Imprese e dei Notai (e non più degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate) la bollatura facoltativa e la bollatura obbligatoria prevista da leggi speciali (in materia civilistica o fiscale), per i libri e registri utilizzati a fini contabili e fiscali; – continua a permanere di competenza degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate (e, ove non istituiti, degli Uffici del Registro), ovvero degli altri specifici Uffici (quali A.S.L., U.T.I.F., ecc..), la bollatura obbligatoria prevista da leggi speciali (ad es. dalla speciale disciplina del settore dei rifiuti ovvero dalla normativa sanitaria), per ogni altro libro o registro non di tipo contabile o fiscale. Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo Per quanto concerne la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo mediante apposizione di marche, l’Agenzia delle Entrate ha specificato quanto segue: Ø nei libri soggetti a bollatura facoltativa o a bollatura obbligatoria in base a leggi speciali, la marca da bollo va apposta sull’ultima pagina numerata; Ø nei libri per i quali l’obbligo di bollatura e vidimazione iniziale è stato soppresso e che non vengono sottoposti a bollatura facoltativa, la marca da bollo va apposta sulla prima pagina numerata. Il contribuente ha tuttavia la facoltà di apporre la marca da bollo sull’ultima pagina di ciascun blocco di 100 pagine, purché l’imposta da bollo sia assolta prima che il libro sia messo in uso. L’imposta di bollo va assolta sulle pagine effettivamente utilizzate. Ne consegue che le marche da bollo vanno applicate ogni 100 pagine utilizzate, indipendentemente dall’anno cui si riferisce la numerazione progressiva. Così, ad esempio, nel caso in cui il libro giornale che reca le scritture dell’anno 2002 termini alla pagina numero 2002/85, l’imposta di bollo, assolta a mezzo marche applicate sulla pagina 2002/1, deve ritenersi assolta anche per le prime 15 pagine dell’anno 2003. Pertanto, le nuove marche dovranno apporsi sulla pagina 2003/16, ossia sulla centounesima pagina del libro giornale. In ultimo, riteniamo opportuno rilevare che alcuni problemi rimangono nonostante tutto irrisolti, come ad esempio la numerazione delle pagine del libro giornale riportanti le scritture contabili di chiusura, la cui registrazione e stampa avviene nei mesi successivi all’anno di riferimento, spesso in alternanza con le scritture di apertura e di gestione del nuovo esercizio, ma la cui numerazione, seguendo letteralmente il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate, dovrebbe essere progressiva in base all’anno a cui si riferiscono, che è l’esercizio appena chiuso (con la relativa indicazione sulle pagine stesse di tale anno), e non progressiva in base all’anno in cui vengono stampate. Pur sottolineando l’irrilevanza sostanziale di tali questioni, è tuttavia evidente che, in primis, dovranno essere le varie Società di software a preoccuparsi di modificare i programmi contabili e fiscali in base alle nuove disposizioni impartite dall’Amministrazione Finanziaria, e di fornire tempestivamente gli aggiornamenti ai propri clienti. In ogni caso, suggeriamo ai Centri servizi e alle cooperative di verificare che le suddette Società di software adeguino correttamente i programmi, in conformità alle interpretazioni ministeriali commentate.

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