Da ambienti ministeriali arriva la conferma della posizione ministeriale, che sarebbe contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate di imminente pubblicazione, relativa agli investimenti effettuati dalle imprese agricole nel periodo dal 1 gennaio 2002 al 7 luglio 2002. Secondo l’Agenzia delle Entrate gli investimenti in beni nuovi effettuati nel predetto periodo sono agevolabili secondo le disposizioni normative previgenti agli artt.10 e 11 del D.L.138/2002 e quindi alle seguenti condizioni: 1) che gli investimenti siano effettuati, ai sensi dell’art.75 TUIR (consegna o spedizione per i beni mobili, consegna per i leasing, rogito per gli immobili, SAL approvati per i lavori in base ad appalto o in economia), nel predetto periodo; 2) che gli investimenti siano stati ammessi a finanziamento comunitario (secondo i PSR o POR regionali) e non finanziati per carenza di fondi. Per tali investimenti: a) non è necessaria alcuna preventiva comunicazione al Centro operativo di Pescara, poiché il credito prima del decreto n.138/2002 predetto maturava automaticamente senza obbligo di comunicazioni;b) pare che non vi sia la limitazione del tetto massimo finanziabile di 85 milioni di euro previsto invece per gli investimenti eseguiti successivamente al 7/7/2002. Il credito maturato va inserito in dichiarazione dei redditi del periodo in cui è maturato e, per la parte non utilizzata, è riportabile negli esercizi successivi: è pertanto possibile iniziare ad utilizzare il credito in qualunque momento, purché maturato secondo quanto previsto ai punti 1) e 2). Ad emanazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate si forniranno ulteriori precisazioni operative. Per le regole concrete diverse dalle predette si rimanda alla recente circolare UNICAAF n.39 del 5/8/2002.
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