circolare 133.2010

L’Inail, con nota Prot. 60010.30/09/2010.0007055, fornisce alcuni chiarimenti in merito al pagamento dei premi per facchini soci di cooperative in caso di cassa integrazione e di assunzione come apprendisti.La legge 142/2001 e il successivo Dlgs 423/2001 hanno previsto il superamento del salario convenzionale per i soci delle cooperative inquadrate ai sensi del Dpr 602/1970. Per i soci facchini è però rimasto in vigore il pagamento dei premi Inail attraverso il sistema dei premi speciali unitari calcolati sul salario reale anziché su quello convenzionale (peraltro l’Inail non ha ancora provveduto all’adeguamento e quindi le cooperative rischiano di ricevere pesanti richieste di conguaglio).Il premio speciale unitario è calcolato per trimestre e prescinde dal numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate dal socio. Per l’Istituto il premio speciale può essere ridotto di tanti terzi del suo ammontare per ogni mese solare intero che precede l’ingresso di un nuovo socio dall’organismo associativo, o che segue la data di recesso del socio (in pratica l’assunzione il 31 di marzo comporta il pagamento del premio per il mese di marzo ma non per gennaio e febbraio).Per l’Inail l’obbligo di contribuzione prescinde dalla prestazione effettiva, con la conseguenza che la contribuzione è dovuta anche in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia effettiva (malattia, infortunio, sospensione dell’attività ed altre causali e periodi di assenza). Tra i periodi di assenza, durante i quali è comunque dovuto il pagamento del premio speciale unitario, rientrano anche i casi in cui la prestazione lavorativa sia sospesa per cassa integrazione guadagni (la nota non lo esplicita ma si tratta anche di quella in deroga). Il secondo tema affrontato riguarda gli apprendisti per i quali è dovuta una contribuzione Inps a carico del datore di lavoro pari al 10% complessivo, che comprende anche la copertura degli infortuni (con un’aliquota dello 0,30%).L’Inail, in questo caso, tiene una posizione più favorevole alle cooperative, consentendo di applicare la normativa generale in luogo di quella specifica, che comporterebbe il pagamento aggiuntivo del premio speciale unitario.Vale la pena evidenziare che la nota Inail in commento costituisce una delle prime prese di posizione di Enti che espressamente prevede la legittimità (sostenuta da Confcooperative con piena forza dopo l’approvazione della L. 142) della compatibilità del rapporto associativo con l’ulteriore rapporto di apprendistato. La nota infatti recita: “si ritiene che la citata normativa in tema di apprendistato possa essere applicata anche in caso di socio lavoratore di cooperativa di facchinaggio che stipula con la cooperativa medesima un contratto di apprendistato”.

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