Facendo seguito alle precedenti circolari in cui analizzavamo le posizioni assunte dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 83/10 e, congiuntamente al Ministero del lavoro, con nota prot. 134950/2010, poi ripresa nelle successive circolari 47/E e 48/E entrambe del 27-9-2010, in materia di detassazioni di compensi per lavoro notturno, a turni e straordinario. (Cfr. circolari Unicaf nn. 119, 122, 127 del 2010) e richiamando in toto le posizioni prudenziali da noi assunte, riteniamo utile segnalare la posizione, autorevole nei confronti del Ministero, assunta dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che, rispondendo ad alcuni quesiti, in particolare in materia di turni notturni in settori quali l’assistenziale ove tale organizzazione del lavoro è un’imprescindibile necessità e non elemento di produttività, interpreta la norma in maniera indubbiamente estensiva. In un quesito del 4/10/10 si chiede, infatti, se nelle tipologie lavorative (esempio istituti di vigilanza, case di riposo…) dove è indispensabile effettuare dei turni notturni per svolgere l’attività “normale” si possa, comunque, ritenere che tale organizzazione del lavoro possa ritenersi utile ad un incremento di produttività.In un successivo quesito ancor più esplicito del 18/10/10 si chiede se, a parte le imprese che per utilizzare al meglio gli impianti effettuano lavoro a ciclo continuo con turni notturni, nelle quali la efficienza è palese pertanto si può detassare il lavoro ordinario notturno in aggiunta alle maggiorazioni, nelle attività, come case di riposo, aziende di vigilanza, ove il lavoro notturno è “obbligatorio” , in quanto di notte non si possono certo lasciare da soli gli ospiti di una casa di riposo siano essi autosufficienti o meno, come pure la vigilanza è in genere richiesta più per la notte che per il giorno (eccetto banche o consegna valori), sia comunque corretto detassare il lavoro ordinario notturnoLa Fondazione Studi, richiamando l’affermazione dell’agenzia delle entrate secondo la quale l’organizzazione di lavoro su turni, anche notturni rappresenta una forma di efficienza organizzativa alla quale l’azienda ricollega il perseguimento di risultati positivi intermini di incremento di produttività, ritiene che, pur trattandosi di una forma di organizzazione a turni di tipo “ordinario”, anche in questo caso ragionevolmente tutte le ore notturne possono essere detassate, indipendentemente dalla frequenza o dalla periodicità/storicità di tale organizzazione. Di interesse, poi, il parere della Fondazione Studi in merito all’obbligo del datore di lavoro di dichiarare la correlazione ad incrementi di produttività per la detassazione di straordinari, premi, indennità, lavoro ordinario notturno: a tal proposito, afferma che la valutazione è a discrezione dell’impresa né l’Agenzia delle Entrate né il Ministero del lavoro può sindacare il giudizio dell’imprenditore. Per quanto i suesposti pareri, in linea con le “aperture” verbalmente espresse in più sedi dal Ministro del Lavoro, agevolino i dipendenti e, quindi, per ciò che deve essere sempre alla nostra attenzione, favoriscano i soci lavoratori, continuiamo a nutrire forti perplessità sulla possibilità di ricollegare i turni notturni obbligatori e/o necessari ad incremento di produttività; allo stesso modo, continuiamo a suggerire massima prudenza nella sottoscrizione di dichiarazioni di responsabilità relative alla correlazione tra straordinari, notturni ecc. ed incrementi di produttività, in quanto dalle note ministeriali non emerge affatto che eventuali accertamenti fiscali non possano entrare nel merito, così come sostiene la Fondazione Studi. In materia, relativamente all’obbligo di certificare, per tutti i dipendenti o solo per coloro che ne facciano richiesta, le somme che rappresentano incrementi di produttività per gli anni 2008 e 2009, segnaliamo anche – ed in questo caso riteniamo possa essere interpretazione condivisibile – l’affermazione della Fondazione Studi secondo la quale, stante la circolare n. 48/e del 27 settembre 2010 in cui l’Agenzia delle Entrate ha disposto che ”il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per il lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni, il dipendente potrà recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011.”, i dati dovranno essere indicati indipendentemente dalla richiesta del lavoratore, ritenendo così superata l’iniziale posizione assunta dall’Agenzia medesima.
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