circolare 134.2010

Con l’interpello n. 40 il Ministero del Lavoro chiarisce la possibilità di utilizzare prestazioni di lavoro occasionale accessorio anche nelle scuole materne private, in caso di sostituzione temporanea di personale insegnante. Per analogia, ovviamente, il lavoro accessorio è possibile anche per supplenze in altri ordini di scuola.In merito alla richiesta dell’interpellante sulla legittimità o meno del lavoro occasionale in questo settore, il Ministero ricorda che l’art. 70, comma 1, del D. Lgs n. 276/2003, modificato dalla Finanziaria 2010, prevede che il lavoro occasionale accessorio possa essere applicato “nell’ambito di qualsiasi settore produttivo”, e quindi anche nelle scuole materne private.Resta intesa la possibilità di usufruire di questa tipologia di lavoro solo con le seguenti categorie di lavoratori in quanto il settore dell’istruzione non è compreso tra quelli che possono utilizzare i voucher senza limitazioni soggettive:- giovani con meno di 25 anni se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualsiasi periodo dell’anno se iscritti presso l’università e per periodi di vacanza.- Pensionati;- Percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall’art. 19 comma 10 del DL n. 185/2008.- Prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, escludendo però la possibilità di usare i voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.In seguito a quanto riportato è quindi possibile, secondo il Ministero, in caso di necessità di sostituzione temporanea di personale insegnante, utilizzare rapporti di lavoro occasionale accessorio con soggetti che siano comunque in possesso dei titoli abilitativi specifici della professione (per le supplenze nelle scuole private non è necessaria l’abilitazione, ma soltanto il possesso del diploma di laurea).

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