circolare 77.2010

L’INAIL, con la circolare n. 18 del 30-4-2010, ha chiarito gli adempimenti assicurativi del datore di lavoro che utilizza lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito in progetti di formazione e riqualificazione professionale interni all’azienda, che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa con l’apprendimento, così come previsto dal decreto interministeriale n. 49281del 18 dicembre 2009 (cfr. Circolare Unicaf n. 35 del 1-3-2010). L’INAIL prevede due differenti ipotesi:- lavoratori sospesi ad orario ridotto: il datore di lavoro dovrà continuare ad applicare il tasso di premio calcolato in base alla voce di tariffa corrispondente alla lavorazione normalmente esercitata ed alla base imponibile rapportata alle ore complessive da retribuire a carico del datore di lavoro.- Lavoratori sospesi a zero ore: il premio assicurativo, in questo caso, sarà calcolato in base alla retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita, con applicazione del criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi ed alla voce di tariffa 0611 della Gestione Artigianato (pari al 5 per mille), che trova attuazione indipendentemente dall’inquadramento settoriale dell’azienda. Quindi l’importo annuale sarà diviso per 300, ottenendo così un importo giornaliero da moltiplicare per i giorni di effettiva presenza al lavoro, fino ad un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali. Nell’ultimo caso, lavoratori sospesi a zero ore, il datore di lavoro dovrà effettuare, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti (30 giorni), ed utilizzando la modulistica reperibile sul sito INAIL, la denuncia di variazione e la comunicazione all’Istituto dei dati (nome, cognome, codice fiscale e durata del progetto) relativi ai lavoratori utilizzati nel progetto di formazione o riqualificazione. Per completezza, sul tema si segnala: • Circolare Unicaf n. 35/10 del 01/03/2010 – Reimpiego dei soggetti percettori di trattamenti di sostegno del reddito: benefici legati alla formazione e alla riqualificazione professionale.• Circolare Unicaf n. 130/09 del 15.07.2009 – manovra d’estate: primi chiarimenti sugli interventi in materia di lavoro.

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