L’INPS, con il messaggio n. 12082 del 4-05-2010, ha chiarito le modalità di rimborso dei voucher cartacei acquistati e non utilizzati dai datori di lavoro nell’ambito di un rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio, così come previsto dall’art. 70 del decreto n. 276/2003.Il datore di lavoro, per poter beneficiare del rimborso, dovrà recarsi esclusivamente presso le sedi Inps dove, dopo aver consegnato i voucher in esubero, gli verrà consegnata una ricevuta e verrà predisposto il bonifico.Il controvalore effettivo dei voucher, determinato al netto della quota di gestione del 5% attribuita al concessionario a titolo di rimborso spese (art. 72, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003) ai fini del rimborso, è stabilito pari a:- 9,50 € per il buono lavoro da 10 €- 19 € per il buono lavoro multiplo da 20 €- 47,50 € per il buono lavoro multiplo da 50 € Inoltre l’INPS precisa che, in caso di lavoro accessorio da parte di percettori di sostegno al reddito che fruiscono di contribuzione figurativa, la quota di contribuzione contenuta nel valore nominale del buono – 1,3 € per ogni buono da 10 € – non verrà accreditata sulla posizione del lavoratore ma andrà a parziale ristoro dell’onere legato alla contribuzione figurativa. Per completezza, sul tema si segnala: • Circolare Unicaf n. 131/09 del 17/07/2009: Lavoro occasionale di tipo accessorio. Istruzioni Inps.• Circolare Unicaf n. 31/10 del 09/02/2010: Nuove modifiche al lavoro accessorio.
Lascia un commento