circolare 170.2009

Il Ministero del lavoro (risposta a interpello, nota n. 73 del 12-10-2009) chiarisce che nel rapporto di franchising ognuna delle parti è responsabile dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti.Per il Ministero il franchisor (soggetto che concede al franchisee l’utilizzazione della propria formula commerciale comprensiva del diritto di sfruttare il suo know-how ed i propri segni distintivi) e il franchisee (che si impegna a far propria la politica commerciale e l’immagine del franchisor) svolgono attività di impresa, giuridicamente ed economicamente indipendenti l’uno dall’altro.Entrambi soggiacciono alle vigenti disposizioni in materia di rapporti di lavoro alla stregua di ogni altro soggetto di natura imprenditoriale.Franchisor e franchisee hanno quindi • piena e assoluta titolarità del potere direttivo sulla forza lavoro alle rispettive dipendenze • responsabilità esclusiva di ciascuno degli imprenditori individualmente per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità relativi ai rapporti di lavoro utilizzati nelle proprie organizzazioni. I lavoratori potranno quindi esercitare i propri diritti esclusivamente nei confronti del proprio datore di lavoro.Tutto questo ovviamente nel presupposto che si tratti di un rapporto di franchising genuino.Il Ministero rispondendo anche a un altro quesito chiarisce, se mai ce ne fosse stato bisogno, il contratto di franchising “può essere utilizzato in ogni settore di attività economica”, e quindi anche in quello dei servizi come richiesto nell’interpello (articolo 1 comma 2 Legge n. 129/2004)

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