circolare 169.2009

La riassunzione di un lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato con lo stesso o con altro tipo di contratto a tempo determinato non richiede il rispetto del periodo minimo previsto dall’articolo 5 comma 3 del Dlgs 368/2001. Il Ministero del lavoro ha assunto questa posizione con nota n. 72 del 12-10-2009 in risposta a un interpello della Federalberghi.La risposta ministeriale, anche se ampiamente motivata, ci sembra poco convincente e rischiosa. Per il Ministero:Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata:• rappresenta una particolare tipologia di contratto di lavoro (sui generis secondo la circolare ministeriale n. 4/2005)• può svolgersi a tempo determinato o indeterminato• allo stesso si applica, per quanto compatibile, la normativa prevista per i rapporti di lavoro subordinato.La nota ministeriale, a supporto della propria tesi, richiama la propria circolare n. 4/2005 in base alla quale per il lavoro intermittente non trova, in alcun modo, applicazione il Dlgs. n. 368/01 in quanto non espressamente richiamato (nel senso che l’articolo 33 del Dlgs 276/2003 prevede a possibilità di contratto intermittente a tempo determinato senza citato il Dlgs 368/01).Ci sembra però la circolare del 2005 escludesse che il richiamo all’articolo 1 del Dlgs 368/2001 costituisse condizione per la stipula del contratto a termine.La domanda posta nell’interpello è un’altra: a un contratto intermittente a tempo determinato si applicano le regole sul periodo minimo che deve intercorrere tra un rapporto di lavoro a termine e un altro?A noi sembra che queste regole si applichino. Se è vero che non è l’esigenza temporanea che giustifica il contratto intermittente è altrettanto vero che la stipula di un contratto intermittente dovrebbe essere possibile a termine se vi sono ragioni che giustificano l’apposizione di tale termine.In definitiva ci sembra che sposare acriticamente la posizione ministeriale possa comportare contenziosi molto seri e di difficile soluzione.

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