Le garanzie previste dall’articolo 10 della Legge 68/1999 si applicano anche ai centralinisti ipovedenti assunti ai sensi della Legge 113/1985. La posizione del Ministero del lavoro (espressa nella risposta a interpello n. 74 del 2-10-2009) è motivata dal fatto che, pur non essendo prevista un’esplicita estensione della normativa generale (articolo 10 della Legge 68) alla specifica categoria degli ipovedenti, questi sono elencati tra i soggetti disabili ai quali si applica la legge 68.Per completezza, ricordiamo che l’articolo 10 richiamato prevede, fra l’altro, che “nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute”. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che sia incompatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell’organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all’articolo 4 della Legge 104/1992. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda.In presenza quindi di un verbale della Commissione ASL per il riconoscimento dell’invalidità civile che accerti la non idoneità del soggetto allo svolgimento delle mansioni di centralinista telefonico non vedente – idoneità che gli aveva consentito l’iscrizione all’Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 113/1985 – ne consegue che il soggetto debba essere adibito a mansioni compatibili con il suo attuale stato di salute.
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