circolare 168.2009

I piani di avviamento per le cooperative di lavoro di nuova costituzione possono essere attivati solo dopo la sottoscrizione di accordi collettivi nazionali. E’ questa la risposta, abbastanza scontata, a un interpello dell’Ancl (nota n. 71 del 12-10-2009).Come noto l’articolo 6 comma 1 lettera f) della Legge 142/2001 prevede che, per promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione l’assemblea può deliberare un piano d’avviamento.In pratica si potrebbe deliberare, ad esempio, un’applicazione graduale del Ccnl appunto per consentire alla cooperativa di avviare l’attività.La delibera assembleare è però vincolata alle condizioni e alle modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.Nell’attuale situazione di mancanza di accordi collettivi nazionali non è quindi possibile adottare il piano di avviamento.Il Ministero precisa, inoltre, che non si sopperire a questa carenza nazionale con accordi a livello locale.La nota ricorda anche che il Ministero si era già espresso in ordine alla qualificazione dell’associazione comparativamente più rappresentativa, ai fini dell’articolo 2, con la propria circolare n. 10 del 18-3-2004. Segnaliamo che sul tema è già stata inviata a tutte le Unioni territoriali una circolare del Servizio sindacale confederale (n. 49 del 14-10-2009).Di seguito riportiamo:• lo stralcio dell’articolo 6 della Legge 142• la nota n. 71 ————————- Legge 142/2001 Articolo 6 (Regolamento interno) 1. Entro il 31 dicembre 2004 le cooperative di cui all’articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall’assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall’approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso: f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l’assemblea della cooperativa di deliberare un piano d’avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche socialiNota del 12 ottobre 2009, n. 71 – Prot. 25/I/0014904 Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – società cooperative di nuova costituzione – piano di avviamento. L’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito ai piani di avviamento di cui all’art. 6, comma 1, lett. f), della L. n. 142/2001.L’interpellante, nel richiamare il dettato normativo – secondo il quale “al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, [è prevista] la facoltà per l’assemblea della cooperativa di deliberare un piano d’avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative” – chiede di sapere se, stante la mancata definizione negli accordi collettivi nazionali delle modalità necessarie all’adozione dei piani di avviamento, sia possibile per le assemblee delle cooperative di nuova costituzione, deliberare il piano di avviamento di cui sopra.Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.Dalla lettura dell’art. 6, comma 1, lett. f), della L. n. 142/2001 appare la chiara volontà del Legislatore di subordinare l’adozione dei piani di avviamento da parte delle assemblee delle società cooperative ad un intervento regolatorio da parte delle Associazioni di rappresentanza della cooperazione e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, attraverso specifici accordi collettivi. In tal senso, si veda anche la circolare del Ministero del Lavoro n. 10 del 18 marzo 2004 che, nel commentare il rinvio operato dal Legislatore sull’art. 2 della L. n. 142/2001, indica quali soggetti chiamati alla stipula degli accordi collettivi proprio le Associazioni nazionali riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. n. 1577/1947.Tale tipo di intervento, pertanto, va considerato quale condizione applicativa della norma, che altrimenti verrebbe svuotata dei suoi effetti.Ne consegue che, pur tenendo conto della mancata attuazione della norma suddetta nella parte in cui prevede la definizione delle modalità relative ai piani di avviamento in accordi collettivi, non sembra sussistano spazi interpretativi per consentire alle società cooperative di deliberare tali piani di avviamento in assenza delle previsioni fissate ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera f), della L. n. 142/2001.Con ulteriore quesito l’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro chiede di conoscere il parere di questa Direzione in ordine alla possibilità che a stipulare gli accordi di definizione dei piani di avviamento siano le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello locale, in luogo delle organizzazioni sindacali nazionali.Al riguardo, sempre sulla scorta di quanto chiaramente deciso dal Legislatore – che rimette la regolamentazione dei piani di avviamento alle “associazioni nazionali del movimento cooperativo” ed alle “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative” – ed in mancanza di esplicite previsioni in senso contrario, pare doversi rispondere negativamente.

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