Il Ministero del lavoro in risposta a un interpello dell’Inps (n. 70 del 12-10-2009) spiega le condizioni per ottenere il congedo straordinario per i figli con handicap in presenza sospensioni dal lavoro con intervento di Cig, Cigs, contratto di solidarietà.Il congedo in esame (ex articolo 42 comma 5 Dlgs 151/2001) ha durata massima di 2 anni, opera a favore del genitore, o in mancanza di fratelli o sorella, di soggetti con handicap grave (Legge 104/1992) e da diritto a un’indennità.Per il Ministero lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del richiedente il congedo costituisce presupposto necessario. La sospensione totale del rapporto di lavoro, infatti, consente già di adempiere alle funzioni di cura e assistenza in questione.In sintesi quindi: in costanza di sospensione totale del rapporto di lavoro, non risulta possibile avanzare la richiesta di congedo, che appare invece ammissibile nell’ipotesi in cui la relativa domanda sia stata presentata prima che l’azienda abbia disposto il collocamento del personale dipendente in CIG a zero ore.La presentazione della domanda di congedo prima di un periodo di CIG, sia ridotta che a zero ore, consente al lavoratore di fruire del congedo straordinario con conseguente erogazione dell’indennità prevista dall’art. 42 comma 5. Il lavoratore non sarà interessato dalla sospensione dell’attività lavorativa o dalla riduzione di orario per CIG e non percepirà il contributo integrativo previsto per la CIG.L’interpello conteneva anche alcune domande in ordine alla determinazione dell’indennità. Si tratta di aspetti che interessano solo indirettamente i datori di lavoro. Di seguito forniamo comunque una sintesi della risposta.L’indennità deve essere parametrata sulla retribuzione corrisposta in funzione dell’effettiva prestazione lavorativa, così come del resto avviene anche nelle ipotesi di part-time. La nota ministeriale individua i seguenti casi che riportiamo.• Nel caso di presentazione della domanda durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento delle integrazioni salariali, il lavoratore continua a percepire il trattamento di integrazione salariale per le ore di CIG, unitamente all’indennità per il congedo straordinario ex art. 42, comma 5. Per quanto sopra premesso, si ritiene che la relativa indennità debba essere calcolata con riferimento all’ultima retribuzione percepita “al netto” del trattamento integrativo.Per quanto concerne la modalità di calcolo della indennità qualora l’azienda sottoscriva un contratto di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 1 della L. n. 863/1984 o ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L. n. 236/1993, si ritiene che l’indennità stessa vada parametrata all’ultima retribuzione percepita, eventualmente decurtata del contributo statale qualora già erogato.
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