Con sentenza n. 11926 del 22 maggio 2009, la Cassazione ha affermato che in caso di trasformazione in un unico rapporto a tempo indeterminato di più contratti a tempo determinato per illegittimità di apposizione dei termini, il lavoratore che cessa l’esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’impossibilità derivante dal rifiuto ingiustificato del datore a ricevere la prestazione, qualora provveda alla costituzione in mora dello stesso datore di lavoro ex art. 1217 del codice. Tale previsione appare un utile ammonimento per tutti i datori di lavoro a rispettare i limiti di durata previsti dalla nuova normativa sul contratto a termine, evitando le conseguenze di una indesiderata conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, nonché quelle legate all’eventuale obbligo dell’ulteriore corresponsione di un risarcimento del danno. Per un riepilogo della nuova normativa sul contratto a termine si rinvia alla Circ. Unicaf n. 39/2009.
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