circolare 110.2009

L’INPS, con messaggio n. 11930 del 26 maggio 2009, fornisce l e istruzioni operative per le agevolazioni connesse alle assunzioni dei disabili ai sensi della L. 68/1999. Come noto con la L. n. 247/2007 è stato modificato il sistema di agevolazioni per l’assunzione di disabili previsto dalla L. n. 68/1999. A partire dal 1° gennaio 2008 cambiano sia le modalità di richiesta che il contributo stesso. Ma in via transitoria non per tutti.In particolare, a seconda della data di stipula della convenzione ex art. 11, L. n. 68/1999 , va distinto tra:a) assunzioni collegate a convenzioni stipulate entro il 31/12/2007 e b) assunzioni collegate a convenzioni concluse a decorrere dal 1° gennaio 2008. a) Assunzioni collegate a convenzioni stipulate entro il 31/12/2007:Per le assunzioni, anche successive al 31/12/2007, ma comunuque collegate a convenzioni stipulate entro il 31/12/2007 continua a trovare applicazione il regime di fiscalizzazione dei contributi di cui all’art. 13, L. n. 68/1999, per tutto l’arco temporale dedotto in convenzione. Tale regime prevede una fiscalizzazione parziale o totale dei contributi previdenziali ed assistenziali , relativi ad ogni lavoratore disabile assunto, modulata in ragione del grado di disabilità secondo determinate percentuali previste dalla legge. Le modalità di fruizione del beneficio per le aziende alle quali continuerà ad applicarsi transitoriamente tale regime, saranno sempre quelle del conguaglio del beneficio contributivo direttamente sul DM/10, per il quale seguiterà ad essere attribuito il codice di autorizzazione “2Y”; nulla varia circa le modalità di compilazione del modello.Per chi vanta il diritto a fruire del vecchio regime di fiscalizzazione si ricorda che entro il limite del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, gli incentivi previsti dall’art. 13 della L. n. 68 sono cumulabili in capo al medesimo lavoratore, con altri regimi di aiuto previsti dall’ordinamento. b) Assunzioni collegate a convenzioni concluse a decorrere dal 1° gennaio 2008:Solo per le assunzioni collegate invece a convenzioni concluse a decorrere dal 1° gennaio 2008 varranno le nuove regole. In tal caso infatti il beneficio non é più costituito da un taglio dei costi previdenziali e assistenziali; esso si sostanzia in un vero e proprio contributo erogato dalle Regioni e dalle Province autonome, agganciato al costo salariale annuo del lavoratore e non più, come in passato, all’ammontare della contribuzione da versare. Di conseguenza, per tutti gli avviamenti al lavoro collegati a convenzioni stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2008, il contributo va richiesto direttamente alle Regioni o alle Province autonome.

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