circolare 56.2009

Il Ministero del Lavoro con nota n. 20 del 20-3-2009 ha chiarito qual è la disciplina che deve applicarsi ai riposi giornalieri del personale dipendente delle aziende del settore di vigilanza privata, alla luce delle recenti modifiche apportate al Dlgs n. 66/2003 dall’art. 41, comma 3 del DL n. 112/2008 (convertito dalla L. n. 133/2008).La questione sollevata sorge dalle previsioni del nuovo comma 3 dell’art. 2 del D. lgs. n. 66 citato che, nell’individuare il campo di applicazione delle due disposizioni, elenca tra i lavoratori esclusi dalla disciplina gli addetti ai servizi di vigilanza privata.Il Ministero ha precisato che nell’esclusione di tale categoria di lavoratori dall’intero campo di applicazione della disciplina di cui al Dlgs. n. 66, deve ricomprendersi anche l’esclusione dalla disciplina dei riposi giornalieri di cui all’art. 7 dello stesso Dlgs. n. 66.In tal senso, non potendosi rinvenire altra normativa di legge applicabile a tali lavoratori in materia, a parere del Ministero gli unici vincoli che dovranno ritenersi operanti rispetto alla durata dei riposi che devono intervallare due prestazioni di lavoro nel settore della vigilanza privata saranno quelli desumibili dalla contrattazione collettiva applicabile.Per un quadro riassuntivo delle modifiche introdotte da parte del DL n. 112/2008 al D. lgs. n. 66/2003 si fa rinvio alla circolari Unicaf n. 124/2008 e alla circolare Confcooperative del Servizio Sindacale n. 22/2008

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