Il Ministero del lavoro, in risposta ad un quesito formulato dall’Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi, fornisce importanti precisazioni in merito alla possibilità, da parte della contrattazione collettiva, di derogare alla fruizione del riposo settimanale, secondo la corretta interpretazione dell’art. 9, comma 2 lett. d) e comma 5, Dlgs. n. 66/2003.Al riguardo il Ministero, dopo aver rammentato che in forza di quanto recentemente stabilito dal Dl. n. 112/2008 (come convertito dalla L. n. 133/2008), il riposo settimanale consecutivo è “calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni”, ha precisato come lo stesso decreto, non abbia inciso sui principi di consecutività delle 24 ore di riposo e di cumulo con il riposo giornaliero sanciti dal primo comma dell’art. 9 D.Lgs. n. 66/2003, che possono essere derogati solo nei casi indicati dal 2° comma del medesimo articolo. In particolare, il Ministero ha chiarito che detti principi possono essere derogati da parte dei contratti collettivi a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata. Con la nota in questione è stato affrontato un ulteriore profilo che riguarda la formulazione dell’art. 9, comma5, del D. Lgs. n. 66/2003 nella parte in cui prevede la trasmissione degli accordi collettivi di cui al comma 2, lett. d) al Ministero. Sul punto il Ministero ha precisato che la formulazione in parola non configura alcun ruolo di controllo da parte dell’Amministrazione, in quanto un siffatto potere in ordine ai contenuti del CCNL non sarebbe in linea con i principi ordinamentali, soprattutto di carattere costituzionale, in tema di autonomia della contrattazione collettiva.In quest’ottica, essendo escluso ogni potere di valutazione da parte del soggetto pubblico in merito ai contratti depositati, il meccanismo di cui al 5° comma dell’articolo 9 assolve unicamente la funzione, in chiave meramente ricognitiva, di un tempestivo aggiornamento del Decreto stesso, che prescinde quindi da un necessario ed esplicito atto amministrativo, avente efficacia costitutiva, volto ad operare tale integrazione.
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