circolare 55.2009

Facendo seguito alla circolare Unicaf n. 13/2009, facciamo presente che l‘INPS con messaggio n. 6121 del 16-3-2009 a parziale modifica delle indicazioni date con le circolari nn. 116/2007, 56/2008 e con il messaggio n. 29513/2007, ha invitato gli Organi collegiali competenti a decidere sulle domande di emersione che sono state presentate entro il 30-9-2008, a riesaminare i provvedimenti di diniego delle istanze già emanati sulla base della precedente impostazione a seguito della decisione del Consiglio di Stato (parere n. 1073/2008).A tal fine si ricorda che con il parere citato era stata ritenuta ammissibile da parte del Consiglio di Stato la richiesta di emersione di lavoratori occupati irregolarmente per quei datori di lavoro che a seguito di accertamento ispettivo avevano immediatamente regolarizzato le posizioni dei propri lavoratori irregolari ma solo successivamente avevano stipulato l’accordo aziendale o sindacale da allegare alla domanda di regolarizzazione.Sulla base di tale decisione e a seguito dell’emanazione della nota del 12-1-2009 Prot. 25/I/0000255 da parte del Ministero del Lavoro, interviene quindi l’INPS a rendere operativo il cambiamento di indirizzo indicando alle Sedi competenti di accogliere le istanze di emersione proposte nelle ipotesi in cui ricorrano le condizioni richiamate nel parere del Consiglio di Stato.Si segnala pertanto l’opportunità per tutti coloro ai quali fossero state respinte le domande di emersione presentate sulla base del fatto che l’accordo sindacale era stato stipulato solo successivamente alle assunzioni disposte con accertamento ispettivo di presentare – nel caso in cui non l’abbiano già fatto – ricorso al TAR o al capo di Stato.

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