circolare 46.2009

Il Ministero del Lavoro con nota del 5-3-2009, n. 17 in risposta ad un interpello proposto dalla FIEG – Federazione Italiana Editori Giornali – ha chiarito la possibilità di utilizzare il lavoro accessorio di cui agli artt. 70 e segg., D.lgs. n. 276/2003 per “la consegna porta e porta” e la “vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica” in relazione a determinate categorie di lavoratori. In particolare il Ministero del lavoro ha ammesso la possibilità di ricondurre alla lett. h), comma 1, dell’art. 70, D.lgs. n. 276/2003 – “consegna porta a porta” e “vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica” – così come modificato dall’art. 22, DL n. 112/2008, le seguenti categorie di lavoratori:• distributori ambulanti di stampa quotidiana e periodica, anche gratuita (c.d. free press);• dimostratori/promotori ambulanti, anche presso rivendite o spazi commerciali in genere, di prodotti e iniziative editoriali collegate alla stampa quotidiana e periodica.• distributori ambulanti, anche presso rivendite o spazi commerciali in genere, di prodotti o iniziative editoriali collegate alla stampa quotidiana e periodica. Secondo il Ministero alla lett. h) il legislatore ha infatti voluto ricomprendere tutte quelle attività in qualche modo legate sia alla distribuzione – anche gratuita – sia alla vendita di giornali, ivi comprese quelle attività di carattere promozionale quali la distribuzione di volantini pubblicitari o fogli informativi relativi a prodotti o iniziative editoriali collegate alla stampa quotidiana o periodica. Alla base del chiarimento fornito con la risposta ad interpello in questione viene posta la stessa ratio dell’istituto del lavoro accessorio identificabile nella volontà di ricondurre in un ambito di diritto determinate prestazioni di lavoro che tendenzialmente rischiano di rimanere totalmente sommerse; ciò in particolare attraverso il sistema dei c.d. vauchers, che consente la massima semplificazione degli obblighi retributivi e contributivi connessi alla prestazione lavorativa. Su questa linea si sono posti infatti lo stesso DM 12 marzo 2008 che come noto ha attivato in via sperimentale tale forma di lavoro in occasione della vendemmia 2008 (limitandone l’utilizzo alle sole attività agricole di carattere stagionale svolte da pensionati e da studenti con meno di 25 anni di età) – Circ. UNICAF n. 137/2008, e il successivo DL n. 112/2008 – Circ. UNICAF n. 122/2008 – che ne ha allargato gli ambiti di utilizzo con abolizione di ogni limitazione di natura soggettiva. Al fine dell’utilizzazione di tale forma di lavoro si fa rinvio alle istruzioni operative fornite dall’INPS con circolare n. 104/2008. Si rammentano in ogni caso i limiti dei 5.000,00 euro e dei 30 giorni di durata della prestazione nel corso dell’anno solare da parte di ciascun committente.Si ricorda inoltre che ogni buono-vaucher attraverso il quale avviene l’accredito e la riscossione del corrispettivo della prestazione incorpora l’assicurazione contro gli infortuni dell’INAIL e il contributo INPS. Esso è inoltre esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione.

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