Il Ministero del Lavoro ha fornito un parere alla Drl Lombardia circa la assoggettabilità a diffida accertativa ex art. 12, D. Lgs. n. 124/2004 della cooperativa che applichi ai propri soci lavoratori retribuzioni inferiori a quelle previste nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore. Si ricorda che l’istituto della diffida accertativa dei crediti patrimoniali è disciplinato dall’articolo 12, D. Lgs. n. 124/2004 che consente al personale ispettivo delle DPL di “diffidare”, in sede di indagine ispettiva, il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore le somme che risultino accertate quali crediti retributivi derivanti dalla corretta applicazione dei contratti collettivi e individuali di lavoro stipulati dalla organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, nei limiti della loro efficacia soggettiva, in applicazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 124/2004. Ciò sulla base della valutazione delle circostanze del caso concreto, secondo un prudente apprezzamento dei risultati dell’indagine e degli elementi obiettivi acquisiti. La questione sollevata dalla Drl sorge dalla previsione da parte dell’art. 7, comma 4, del Dl n. 248/2007 (“decreto milleproroghe”), convertito in legge n. 31/2008, che impone un’integrazione salariale ex lege a quei trattamenti economici che si discostino dai minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi stipulati dalle OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nella categoria – sul punto si rinvia alla circolare UNICAF n. 28/2008.La norma citata stabilisce infatti che “fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”. Pronunciandosi sulla questione il Ministero ha offerto un’interpretazione dell’istituto della diffida accertativa differente rispetto a quella fatta propria dalla Drl Lombardia.Quest’ultima, sulla base della lettura, in combinato disposto dell’art. 12, comma 3 (secondo cui la diffida ispettiva acquista efficacia di titolo esecutivo, se trasfusa in un provvedimento del Direttore della Dpl) con l’art. 474 c.p.c. (alla stregua del quale il titolo esecutivo presuppone, ai fini dell’esecuzione forzata, un diritto certo, liquido ed esigibile) sostiene, infatti, che in un’ipotesi come quella sottoposta a parere non sia applicabile la diffida accertativa, data la necessità di un accertamento ispettivo “di merito” e la mancanza dell’assoluta certezza e liquidità del credito, richiesti sia dalla norma citata sia dalla circolare ministeriale n. 24/2004. Diversamente, a parere del Ministero, nel caso esaminato delle retribuzioni erogate dalla cooperative, ben possono gli ispettori adottare il provvedimento in esame, ed eliminare gli effetti perversi delle applicazioni di contratti collettivi che prevedano trattamenti economici deteriori rispetto a quelli dovuti ex lege. Ciò sulla base della considerazione per cui né l’articolo 12 cit., né la circolare n. 24 prevedono, quale presupposto per l’emanazione della diffida accertativa, l’assoluta certezza e liquidità del credito.Infatti, il comma 1 dell’articolo 12, D. Lgs. n. 124 cit. si limita a stabilire che “Qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti”. Dal canto suo, la circolare n. 24 precisa che “l’organo di vigilanza potrà procedere a diffidare il datore di lavoro quando avrà acquisito elementi obiettivi, certi e idonei a determinare il calcolo delle spettanze patrimoniali del lavoratore”. Secondo il Ministero, la legge e la circolare richiedono un accertamento compiuto e fondato e non gradi di certezza “assoluti” delle inosservanze contrattuali peraltro difficilmente raggiungibili in sede ispettiva e ricavabili verosimilmente solo da elementi documentali. Attraverso tale interpretazione, viene dunque manifestata la volontà – che sembra preludere ad un orientamento più generale sulla diffida accertativa – di incoraggiare l’applicazione di un istituto sinora forse sottovalutato dalla prassi ispettiva, evitando di spogliare lo strumento di gran parte della propria potenzialità di tutela del lavoratore. Nel caso specifico è bene ricordare che Confcooperative è sempre stata favorevole alla norma introdotta dalla Legge 248/2007 che dovrebbe costituire un elemento di contrasto alla cooperazione irregolare. Il parere ministeriale è da considerare senz’altro positivo in quanto rende più stringente la normativa. Per completezza, in ordine all’ambito di applicazione dell’istituto, al procedimento da seguire da parte del datore di lavoro nel caso di diffida, agli effetti della stessa nel caso di mancato raggiungimento di un accordo in sede conciliativa e all’eventuale opposizione alla stessa si fa rinvio alla circolare n. 24/2004 del Ministero del Lavoro.
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