L’INAIL ufficializza la riduzione dei tassi medi di tariffa per l’autotrasporto in conto terzi per l’anno 2008-2009 con la nota prot. n. 685 del 5-3-2009, che veicola la delibera n. 48 del Presidente Commissario straordinario. Al riguardo, ricordiamo che per il settore autotrasporto, l’art. 29, comma 1-bis,del decreto legge 30-12-2008, n. 207, coordinato con la legge di conversione 27-2-2009, n. 14, ha previsto particolari agevolazioni in materia di contributi assicurativi. Queste consistono nella riduzione dei tassi di tariffa media per l’autotrasporto in conto terzi, voci di tariffa 9121 e 9123, rientrante nelle gestioni industria, artigianato e terziario. L’agevolazione prevede una fase sperimentale, che si concluderà il 31 dicembre 2009 oltre la quale la riduzione dei tassi di tariffa diventerà strutturale (con uno stanziamento per il 2010 di 42 milioni di euro). Si precisa che la riduzione dei tassi è riferita esclusivamente all’autotrasporto in conto terzi, come è stato chiarito dall’Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite interpretazione autentica dell’art. 29 del decreto legge n. 207/2008.Rientrano quindi nella riduzione: il settore del trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, trattori con rimorchio compreso l’eventuale impiego di piattaforme, scale aeree montate su veicoli e simili; la rimozione e il traino di autoveicoli e il trasporto di merci e passeggeri mediante trazione animale (quest’ultima solo nel settore artigianato).Le agevolazione interessano i datori di lavoro classificati ai fini Inail nella «Gestione Industria»,nella «Gestione Artigianato» e nella «Gestione Terziario», che fanno riferimento alle voci di tariffa «9121» e «9123». Per tali soggetti l’istituto ha approvato: – per il 2009 i tassi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni Industria, Artigianato e Terziario così come individuati nella tabella, allegato 1, che costituisce parte integrante della presente delibera;- dal 2010 la riduzione strutturale dei tassi di tariffa per le medesime voci di 9121 e 9123 così come individuati nella tabella, allegato 2, anch’essa parte integrante della presente delibera. L’istituto ha differito – un po’ tardivamente – al 16 aprile 2009 il termine per il versamento dei relativi premi da parte del datore di lavoro e precisa che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali adotterà proprio provvedimento di competenza di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Qualora – come è presumibile – i datori di lavoro abbiano già ottemperato al versamento dei premi inail entro il 16 febbraio u.s., potranno – anche se l’Istituto non lo precisa – conguagliare quanto versato in più come acconto 2009 in sede di autoliquidazione dei premi 2009, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2010. Come segnalato con circ. Unicaf 210/2008, per ciò che attiene, invece, il saldo premio 2008 l’Inail con nota del 17.12.2008, in tempo utile per l’autoliquidazione dei premi 2008, aveva già fissato la riduzione dei premi 2008 per il settore dell’autotrasporto in conto terzi stabilendola nella misura del 14%.
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