L’INAIL con nota n. 3966 del 3-3-2009, a seguito delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalle successive indicazioni contenute nella circolare n. 34/2008 del Ministero del Lavoro, ha provveduto ad aggiornare e modificare il contenuto del modello OT/20U riguardante le oscillazioni in riduzione del tasso di premio previste e disciplinate dall’art. 20 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe (riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività), che, si ricorda, è stabilito nella misura fissa del 15% indipendentemente dalla tipologia o dimensione aziendale. Le modifiche, introdotte anche in connessione con l’evoluzione della normativa in materia di prevenzione, sono riconducibili, in particolare, all’emanazione del D .Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 15-12-2008 e della successiva circolare INAIL n. 79 del 19-12-2008. Il nuovo modello sostituisce quello precedentemente in vigore e, insieme alla guida alla compilazione aggiornata, è stato inserito nel sito Internet dell’Istituto. Nelle istruzioni al modello viene ricordato che il datore è tenuto a presentare un modello di domanda per ogni unità produttiva interessata dalle agevolazioni. L’unità produttiva viene individuata secondo i criteri definiti dall’art. 2, lettera t) del D. Lgs n. 81/2008.Qualora due o più unità produttive ricadano all’interno della competenza di un’unica sede INAIL, sarà possibile inviare un’unica domanda che contenga, nella scheda generale al modello, l’indicazione delle singole sedi aziendali interessate. Si fa presente che una parte del modello di domanda è riservata alle dichiarazioni del datore di lavoro riguardo all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e di igiene del lavoro (art. 19 MAT) e di regolarità contributiva e assicurativa come individuata dalla normativa sul Durc. In caso di accoglimento dell’istanza, la riduzione del tasso di tariffa Inail nella misura fissa del 15% ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Analoga decorrenza si applica nel caso di tardiva presentazione della denuncia dei lavori. Per l’individuazione della sede INAIL dove presentare la domanda, vengono stabiliti i seguenti criteri:- la sede dove viene presentata la comunicazione di inizio lavori, se la domanda di agevolazione è presentata contestualmente a tale comunicazione;- la sede INAIL nel cui territorio è ubicata l’azienda richiedente, se la richiesta è formulata successivamente (e comunque non oltre il primo biennio di attività). In questo caso la domanda va spedita tramite raccomandata a/r;- la sede INAIL accentratrice, nel caso in cui l’azienda abbia accentrato presso un’unica sede INAIL il versamento dei premi assicurativi. Per quanto attiene il termine di presentazione, rammentiamo che l’istanza di cui trattasi va spedita alla competente sede territoriale dell’I.N.A.I.L. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento dell’I.N.A.I.L. di comunicazione di oscillazione dei tassi medi, deve inviare istanza.In caso di accoglimento, la riduzione ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento di oscillazione dei tassi medi cui si riferisce l’istanza suddetta.
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