Il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali con circolare del 2-3-2009 – Prot. 26/I/0002931 ha fornito chiarimenti in ordine alla ripartizione di competenze tra il Comitato Regionale per i rapporti di lavoro di cui all’art. 17 D. Lgs. 124/2004 e la Commissione CAU di cui all’art. 9 sexies, Legge 608/1996 in ordine ai ricorsi in materia di contribuzione e rapporti di lavoro nel settore dell’agricoltura. Si ricorda che Il Comitato Regionale per i rapporti di lavoro è un organo istituito presso la Direzione regionale del lavoro cui spetta la competenza a decidere i ricorsi amministrativi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. Il sistema dei ricorsi amministrativi di cui all’art. 17, D. Lgs n. 124 è strettamente ancorato all’esercizio delle funzioni ispettive e il suo ambito di applicazione va circoscritto ad accertamenti sulla sussistenza o sulla qualificazione del rapporto di lavoro, compiuti nell’esercizio di attività ispettive ed in base agli esiti delle stesse. Rimangono così ancora competenze residue agli enti previdenziali a decidere i ricorsi amministrativi sulla sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro quando questi non traggono origine da verbali ispettivi. La Commissione CAU è invece l’organo dell’IINPS per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituito con l’art. 9 sexies,comma 3, Dl n. 510/1996 (convertito nella legge n. 608/1996). Essa• decide in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 (accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i compartecipanti familiari e piccoli coloni) e 15 (ricorsi dei coltivatori diretti dei mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale) del D. Lgs n. 375/1993, • decide in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell’articolo 11 (ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli) del predetto decreto;• formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; • esercita attività consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell’INPS in materia di previdenza agricola; esprime pareri sui ricorsi la cui decisione è attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Dopo l’entrata in vigore del D. Lgs n. 124/2004 sono subito sorte alcune questioni concernenti l’applicazione dell’art. 17 in materia di ricorsi amministrativi.Gli articoli 10, 11 e 15 del D. Lgs n. 375/1993 devono considerarsi abrogati con riguardo ai provvedimenti di accertamento che abbiano ad oggetto la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro adottati nell’ambito di un procedimento ispettivo.La competenza sui relativi ricorsi è stata assorbita dal Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all’art. 17, Dlgs n. 124/2004. Viceversa, nelle ipotesi in cui la materia del contendere riguarda la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro avverso provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo, ovvero, quando non derivino da irregolarità contestate in sede ispettiva, il relativo contenzioso rimane nella competenza delle Commissioni provinciali Cisoa e della Commissione centrale CAU in unico o in secondo grado. In particolare, la questione oggetto della circolare del 2 marzo, che è stata sollevata da parte di diversi uffici periferici riguarda la verifica della permanenza in capo alla Commissione CAU, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs 124/2004, della competenza a decidere in ordine a detti ricorsi (ex artt. 10-11 e 15, D. Lgs n. 375/1993) o il suo trasferimento – per effetto dell’art. 17 D. Lgs 124 cit. – ai Comitati Regionali per i rapporti di lavoro. Nonostante infatti, con nota n. 11847 del 20-9-2007 la D.G. Attività Ispettiva avesse espressamente indicato all’INPS la necessità di fare riferimento nell’individuazione dell’organo competente al criterio generale della natura dell’atto ricorribile, che deve essere di natura ispettiva, le sedi regionali dell’ente previdenziale, a seguito dell’emanazione della circolare INPS n. 127/2007 avevano provveduto a trasmettere ai Comitati Regionali per i rapporti di lavoro una notevole mole di ricorsi aventi ad oggetto i provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura o di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Detti ricorsi devono invece considerarsi secondo il Ministero di competenza della Commissione CAU.- Essi operano infatti, di regola, solo un generico riferimento ai controlli ispettivi svolti, senza indicare né gli estremi né il contenuto dei verbali di ispezione presupposti;- Nella maggioranza dei casi hanno ad oggetto unicamente i provvedimenti amministrativi di natura tecnica (disconoscimento delle prestazioni o cancellazione dagli elenchi anagrafici) adottati dall’INPS ai fini della tutela previdenziale, e non invece i verbali ispettivi che costituiscono atto presupposto di tali provvedimenti, limitando i motivi, le censure e le deduzioni alla violazione del diritto di difesa, per difetto di motivazione dei provvedimenti di disconoscimento;- Non sono tecnicamente atti ricorribili, giusta la definizione tassativa dell’art. 17 D. Lgs 124/04;- Per essi difetta infine l’interesse a ricorrere, non potendosi ritenere competente ad esaminarli il Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, data la loro proposizione da parte di soggetti diversi da quelli nei cui confronti sono predisposti e notificati gli atti impugnati (aziende e/o rappresentante legale, mai il lavoratore). Al riguardo il Ministero ha quindi precisato che sulla base dei criteri generali della matrice ispettiva e del contenuto dell’atto di accertamento ricorribile – già indicati dalla la D.G. Attività Ispettiva con nota n. 11847 cit. – e in linea con quanto già indicato nelle circolari n. 24/2004 e n. 10/2006, sotto il profilo della forma, sono atti ricorribili dinanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro:• i provvedimenti di contestazione/notificazione di illeciti amministrativi delle Direzioni Provinciali del Lavoro;• le ordinanze ingiunzione delle Direzioni Provinciali del Lavoro;i verbali di accertamento di istituti previdenziali ed assicurativi per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria (verbali che accertano illeciti amministrativi ovvero che riguardano recuperi contributivi con le connesse sanzioni civili).
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