Rispondendo ad un interpello specifico sul settore edile (n. 54 del 19-12-2008), il Ministero del lavoro riprende il tema generale della sfera di applicazione dei contratti collettivi.Il caso prospettato riguarda un’impresa artigiana che si è vista negare il rilascio del Durc in quanto non applicava il contratto integrativo provinciale (peraltro non sottoscritto da nessuna associazione artigiana cui l’imprenditore aveva aderito o conferito mandato).Il parere del Ministero, che riportiamo integralmente è il seguente.Il quesito formulato dall’interpellante deve essere ricondotto al tema dell’efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune. Questo sortisce i propri effetti unicamente nei confronti degli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti in forza del mandato rappresentativo conferito dal lavoratore o dal datore di lavoro all’atto di adesione alle rispettive sigle sindacali (ex plurimis Cass. 25-6-1988, n. 4323; Cass. 21-8-1987, n. 7001). Al di fuori di tali stringenti limiti, il contratto collettivo di diritto comune può essere applicato ogni qual volta sia ravvisabile una esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro: ciò si verifica quando, ad esempio, il contratto individuale rinvii, per taluni specifici profili di disciplina dello stesso, a un dato contratto collettivo (c.d. rinvio materiale), oppure alla contrattazione collettiva vigente di quel dato settore produttivo (c.d. rinvio formale), oppure ancora per la “perdurante ed uniforme applicazione di clausole o di istituti tipici di un contratto collettivo post-corporativo, compiuta senza alcuna riserva e condizione” (v. risalente, ma sempre confermata Cass. 19-6-1969, n. 2171).Escluso l’obbligo di applicazione del contratto integrativo se il datore di lavoro “non vi dia esplicita adesione o spontanea applicazione”, il Ministero precisa che resta ferma “…altresì la possibilità da parte della contrattazione collettiva e delle Casse edili di concordare una diversa determinazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle stesse Casse”.Quest’ultima affermazione ci sembra contraddittoria in quanto la contrattazione collettiva (che quel datore di lavoro non è tenuto ad applicare) potrebbe comunque stabilire che i contributi casse edili devono essere calcolati anche sulla retribuzione integrativa.E’ abbastanza evidente che il caso posto riguarda il tema del riconoscimento della contrattazione extra Ance da parte delle casse edili.Si tratta di questione abbastanza rilevante soprattutto da quando le casse edili sono delegate al rilascio del Durc.E’ altrettanto evidente che il Ministero non ha voluto affrontare questo tema spinoso.
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