circolare 202.2008

Il Ministero del lavoro, risposta ad interpello n. 51 del 19-12-2008, interviene sul tema della relazione tra prestiti concessi ai dipendenti da terzi, garanzia del Tfr e adesione a forme di previdenza complementare.Occorre dire che l’intervento ministeriale è opportuno vista la rilevanza del problema, ma forse non è sufficiente a dirimere la questione.Forniamo di seguito una breve sintesi sottolineando che esiste, comunque, qualche dubbio sul fatto che queste posizioni possano “tenere” di fronte ad agguerrite società finanziarie. O, meglio, che queste ultime non ritengano comunque di chiamare in causa il datore di lavoro per non aver potuto recuperare il proprio credito.Segnaliamo anche che recenti norme hanno reso più agevole l’accesso al credito e di pari passo coinvolto il datore di lavoro in queste operazioni (trattenuta dallo stipendio della rata, garanzia delle somme ancora da corrispondere ecc…). Ai sensi degli articoli 53 e 15 del Dpr 180/1950 possono concedere prestiti dietro cessione di quote di stipendio o di salario “soltanto gli istituti di credito, l’Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazioni legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo o in accomandita semplice…”.Forse un datore di lavoro che non volesse rimanere invischiato in queste problematiche, potrebbe chiedere al soggetto erogante se rientra in una di queste categorie. 1. Accensione di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e successiva devoluzione del Tfr a forme pensionistiche complementariPer il Ministero questa scelta da parte del lavoratore è possibile in quanto la garanzia offerta al finanziatore non è diminuita per effetto dell’adesione ad un fondo pensione.Questa garanzia, infatti, non viene meno, ma cambia solo il soggetto depositario della garanzia medesima e presso cui rivalersi in caso di inadempimento all’obbligazione principale del contratto (saldo della rata di finanziamento). Per la verità qualcosa cambia, e il Ministero lo rileva. Si tratta delle modalità con cui il lavoratore può acquisire il Tfr o quanto versato al fondo pensione in caso di cessazione del rapporto di lavoro.Il Tfr è, infatti, immediatamente esigibile, il montante presso la forma pensionistica segue invece specifiche regole.In merito al mutamento del soggetto depositario del Tfr il Ministero si riferisce anche al caso delle imprese con più di 49 dipendenti che sono soggette al versamento contributivo al fondo tesoreria. Per la verità in questo caso il Tfr è comunque erogato dal datore di lavoro, salvo che non vi sia capienza per il conguaglio.In definitiva, per il Ministero, il datore di lavoro deve la versare la quota di Tfr ad un fondo pensione anche per i dipendenti che hanno contratto prestiti garantiti dallo stesso Tfr.Forse sarebbe corretto che il datore di lavoro avvertisse il soggetto che ha erogato il prestito in modo che possa garantirsi al meglio. 2. Nullità delle clausole limitative della possibilità di devolvere il Tfr a previdenza complementareAlcuni contratti di finanziamento con cessione di un quinto dello stipendio contengono clausole in cui il lavoratore assume l’impegno a non devolvere in futuro il proprio Tfr a previdenza complementare; in alcuni casi, oltre a tali clausole, al datore di lavoro viene richiesto di sottoscrivere dichiarazioni in cui si impegna, pro futuro, a non versare il Tfr. del proprio dipendente a forme pensionistiche complementari.Per il Ministero entrambe queste clausole sono affette da nullità.In merito alla richiesta al datore di lavoro di formalizzare un impegno a non versare pro futuro il Tfr del proprio dipendente a previdenza complementare, il Ministero ritiene che il datore di lavoro non sia titolare di un diritto soggettivo sul Tfr maturando del proprio dipendente, né, quindi, ne può disporre. Il datore di lavoro inoltre è soggetto obbligato dalla normativa in materia di previdenza complementare a versare il Tfr maturando, sia in caso di adesione esplicita che tacita.In questo caso forse è opportuno che il datore di lavoro rifiuti fin dall’inizio di sottoscrivere queste clausole in modo da evitare successivi contenziosi. 3. Estinzione del debito mediante escussione della garanziaIl problema affrontato riguarda l’ipotesi in cui il lavoratore abbia parte del proprio Tfr presso il datore di lavoro e parte sia stato versato a forme pensionistiche complementari.Per il Ministero, la società creditrice deve rivalersi in primo luogo sul Tfr depositato presso il datore di lavoro. L’aggressione della posizione pensionistica individuale del lavoratore, creerebbe a quest’ultimo un danno che non avrebbe se si utilizzasse il Tfr.Su questo tema possiamo soltanto ricordare che Il Tfr è disponibile per il lavoratore soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro. E’ difficile pensare, infatti, che venga chiesta un’anticipazione per spese che magari sarebbe destinata integralmente a coprire il debito andato in sofferenza.

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