Rispondendo ad un interpello (Risoluzione del 19-12-2008 n. 481//E), l’Agenzia delle entrate chiarisce gli obblighi del committente che corrisponde retribuzioni ai dipendenti dell’appaltatore in virtù della responsabilità solidale.Per l’Agenzia il committente che si sostituisce all’appaltatore inadempiente e corrisponde le retribuzioni ai dipendenti impiegati nell’appalto deve trattenere l’irpef dovuta e versarla all’erario.La risoluzione ricorda che per l’articolo 23 del Dpr 600/1973, l’obbligo di effettuazione della ritenuta non è più legato alla corresponsione di “compensi e altre somme di cui all’art. 46 dello stesso decreto [oggi art. 49 del TUIR] per prestazioni di lavoro dipendente”, ma alla corresponsione di “somme e valori di cui all’articolo 48 dello stesso testo unico [oggi art. 51 del TUIR]”….Per la sussistenza del reddito di lavoro dipendente, ai fini fiscali, l’art. 49 del TUIR privilegia, infatti, la natura oggettiva del rapporto di lavoro subordinato in quanto tale più che la riconducibilità della prestazione lavorativa alla sfera giuridica del soggetto che eroga il reddito scaturente.Per i motivi esposti, l’art. 23 del DPR n. 600 del 1973 è in linea di principio applicabile anche nell’ipotesi in cui il pagamento di redditi di lavoro dipendente venga effettuato dal committente sostituto d’imposta a seguito dell’applicazione dell’articolo 1676 del codice civile (relativo all’obbligo solidale)…” .L’Agenzia ritiene, quindi, che il committente sia tenuto ad effettuare la ritenuta prescritta dall’articolo 23 del Dpr 600/1973 e ad adempiere i conseguenti obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione.Ovviamente tutto ciò è più facile a dirsi che a farsi, salvo che il datore di lavoro non possa liquidare le buste paga già elaborate dall’appaltatore senza preoccuparsi di effettuare il ricalcolo dell’irpef. L’importo potrebbe non essere esatto in caso di erogazione in un anno fiscale diverso da quello di maturazione delle somme, l’aliquota potrebbe modificarsi se non tutte le somme sono state effettivamente erogate ecc…Se poi il committente non è in possesso della busta paga si dovrà effettuare una liquidazione degli emolumenti considerando soltanto i redditi erogati dal committente obbligato solidale e ricercando una serie di dati, non ultima l’aliquota previdenziale applicabile.Come si vede il tema della responsabilità solidale non cessa di riservare sorprese.
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