Il Ministero del lavoro, risposta a interpello n. 29 dell’8-8-2008, ha chiarito le limitazioni al lavoro notturno per la/il lavoratrice/lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni in caso di affidamento congiunto.L’articolo 11, comma 2 lettera b) del Dlgs. n. 66/2003 prevede infatti che non sono obbligati a prestare lavoro notturno la/il lavoratrice/lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni.La successiva legislazione ha però previsto che in caso di separazione o divorzio deve essere privilegiato l’affidamento congiunto a entrambi i genitori dei figli minorenni.Si pone quindi il problema di stabilire quale dei genitori possa avvalersi della citata norma.A parere del Ministero, in caso di affidamento condiviso, la possibilità di non prestare lavoro notturno spetta al genitore per i periodi di convivenza con il minore.La prova della convivenza può essere facilmente raggiunta esibendo copia del dispositivo della sentenza di affidamento congiunto al datore di lavoro il quale deve prenderne atto e modificare la propria organizzazione del lavoro notturno.
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