Il Ministero del lavoro ha chiarito, risposta a interpello n. 30 dell’8-8-2008, che i limiti di durata dei tirocini formativi devono intendersi riferiti a ogni tirocinio. I periodi indicati dal Dm 142/1998 e costituiscono infatti il periodo massimo utilizzabile nella vita di una persona.La richiesta perveniva dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale e si riferiva alla possibilità di attivare un tirocinio con un laureato che avesse già attivato un percorso simile in qualità di studente.La risposta positiva del Ministero è però condizionata al fatto che il progetto formativo e di orientamento, che obbligatoriamente deve essere predisposto, sia diverso per ciascun percorso formativo. L’interpellante ha chiesto anche un chiarimento in merito ai tempi di attivazione dei tirocini per i laureati. Il Dm 142 prevede infatti che i tirocini siano svolti da laureati “nei diciotto mesi successivi al termine degli studi”, senza esplicitare se i diciotto mesi debbano intendersi come termine ultimo per iniziare il tirocinio ovvero il termine entro il quale terminarlo.Il Ministero ha chiarito, ma già il testo sembra abbastanza esplicito, che il termine in questione debba essere quello entro il quale dare inizio al tirocinio e non quello entro il quale completarlo.
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