A pochi giorni dalla pubblicazione del Decreto interministeriale 7-5-2008 in materia di decontribuzione dei premi di risultato previsti dalla contrattazione di secondo livello, l’Inps (circolare n. 82 del 6-8-2008) fornisce le prime istruzioni operative fissando la data di inizio dell’invio delle domande al 15-9-2008 alle ore 15.Forniamo di seguito il riepilogo delle novità rinviando alla circolare Unicaf n. 135/2008 per il quadro normativo (Cfr anche la circolare del Servizio sindacale Confederale n. 29 del 7-8-2008). Purtroppo non tutti i dubbi sono stati dissipati. Il primo è quello relativo alla retribuzione contrattuale. Se viene chiarito che per “retribuzione contrattuale”, termine contenuto nel decreto, si deve intendere quella imponibile annua ai fini previdenziali. Non viene invece chiarito a quale anno riferirsi. In base ai dati forniti l’Istituto impegnerà le risorse e dovrebbe autorizzare lo sgravio. Le retribuzioni però variano, in genere in aumento, e quindi uno sgravio calcolato sull’imponibile 2008 potrebbe non coprire le esigenze del 2009. Forse però questi dubbi saranno chiariti quando sarà resa nota la procedura utilizzata.Affrontando il tema della misura dello sgravio, la circolare conferma che lo sgravio per i datori di lavoro è pari a un massimo 25 punti percentuali e fornisce questo esempio.In una azienda industriale con oltre 50 dipendenti, ad un operaio con una retribuzione presunta annua di € 24.000,00, é corrisposto un premio di risultato di € 1.000,00.Ai fini della quantificazione dello sgravio, dovrà operarsi come segue: retribuzione presunta annua del lavoratore € 25.000 (comprensivi del premio); sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dalla contrattazione di 2° livello, nei limiti del 3% della retribuzione imponibile annua del lavoratore – pari a 25 punti percentuali della quota di contribuzione datoriale dovuta sull’erogazione per la quale si chiede il beneficio e totale per quanto attiene la quota del lavoratore; tetto dell’erogazione per la quale è possibile richiedere lo sgravio = € 25.000,00 x 3% = € 750,00; sgravio a favore dell’azienda = 25 punti della percentuale a proprio carico (€ 750,00 x 25% = € 188,00); sgravio a favore del lavoratore = 9,49%, pari all’intera quota a suo carico (€ 750,00 x 9,49% = € 71,00); sgravio complessivo richiesto = € 259,00 (€ 188,00 azienda e € 71,00 lavoratore). Ovviamente se l’aliquota a carico del datore di lavoro è inferiore al 25% lo sgravio dovrà essere calcolato in base all’aliquota applicata.Viene anche precisato che l’aliquota a carico del datore di lavoro deve essere considerata al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate; in agricoltura l’aliquota deve essere al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati (è questo uno dei casi in cui l’aliquota a carico del datore di lavoro è inferiore allo sgravio massimo).Sempre per quanto riguarda l’agricoltura non è chiaro se la riduzione spetta anche sulla quota per l’assicurazione contro gli infortuni (che per la generalità dei datori di lavori è fuori dal campi di applicazione della norma).In merito all’entità della riduzione, viene precisato che la riduzione di 25 punti costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che assolvono la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall’Inps e che rimane escluso dallo sgravio il contributo (0,30%) versato dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria (che può essere destinato ai fondi interprofessionali).Un’utile precisazione riguarda anche la quota dovuta dal lavoratore che sarà pari al:• 9,19% per la generalità delle aziende• 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs (art. 9 legge n. 407/1990)• 8,84% per gli operai assunti in agricoltura• 5,84% per gli apprendistiNon è oggetto di sgravio il contributo dell’1% dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2008 € 40.765,00 che, mensilizzato, è pari a € 3.397,00).Non viene presa in considerazione la situazione degli impiegati agricoli assicurati all’Enpaia: a nostro avviso si tratta, anche per il lavoratore, di quote non decontribuibili. Per l’accesso al beneficio è condizione vincolante il deposito alla Dpl del contratto/accordo che ha regolamentato il premio.Ricordiamo che in via ordinaria il deposito deve avvenire entro 30 giorni (questo vale fino al 31-12-2007 e dall’entrata in vigore del decreto).Per gli accordi sottoscritti nel 2008, fino alla data di entrata in vigore del decreto, i 30 giorni decorrono da quest’ultima data.I datori di lavoro che si trovano in questa situazione dovranno quindi provvedere con sollecitudine al deposito.L’Istituto si preoccupa anche di ricordare che in caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro – fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato – sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.Per quanto riguarda le esclusioni (pubbliche amministrazioni di cui al Dlgs 165/2001, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’ARAN e datori di lavoro che nell’anno solare di riferimento hanno corrisposto trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del Dl 338/1989) non sono forniti ulteriori indicazioni. La questione forse di maggior interesse è quella relativa alle modalità di accesso al beneficio.Come noto la domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica anche attraverso gli intermediari autorizzati. L’Istituto chiarisce che si tratta dei soggetti di cui ai commi 1 (professionisti) e 4 (centri servizi promossi dalle associazioni) della Legge 12/1979. La domanda deve essere trasmessa anche con riferimento ai contratti sottoscritti e depositati entro il 31-12-2007 e deve contenere i dati sottoelencati e potrà riguardare una singola matricola (acquisizione di una singola domanda) ovvero una pluralità di matricole (caricamento flusso XML). Per le aziende agricole la matricola è rappresentata, come è noto, dal codice azienda:a) i dati identificativi dell’azienda;b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;d) l’importo annuo complessivo delle erogazioni che si prevede possano essere ammesse allo sgravio, entro il limite massimo individuale del 3% della retribuzione imponibile, dei lavoratori beneficiari e il numero degli stessi;e) l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota a suo carico;f) l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;g) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici. Nel caso di contribuzione pensionistica versata ad altro ente previdenziale e di contribuzione minore dovuta all’INPS devono essere presentate due distinte domande. La soluzione prospettata non è certo la più semplice e inoltre non è chiarito, in caso di contribuzione complessiva superiore al 25%,come suddividere lo sgravio.In merito ai punti b) e c) viene invece precisato che: con esclusivo riferimento alle aziende che aderiscono ai contratti territoriali, nelle ipotesi in cui la sottoscrizione del contratto territoriale e il suo deposito siano intervenuti entro il 31 dicembre 2007, potrà essere indicata convenzionalmente tale data.La indicazione degli importi di cui alle lettere d), e) ed f), va riferita a ciascuno degli anni per i quali sono dovute le erogazioni contrattuali. Si tratta di una richiesta comprensibile anche se rimane il problema esposto sopra di come calcolare lo sgravio. Come ormai noto le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 15.00 del 15-9-2008.Le domande delle aziende che aderiscono agli accordi territoriali potranno essere presentate in unico file, anche per pluralità di accordi territoriali, dagli intermediari autorizzati. Pur non trattandosi di un’unica domanda, quelle formalmente corrette saranno globalmente ammesse al beneficio contributivo, nei limiti delle risorse disponibili.Le priorità di accesso sono quelle richiamate nell’articolo 4 del decreto.A tutte le domande trasmesse, sia singolarmente che tramite flusso, sarà assegnato dalla procedura un numero di protocollo informatico. Relativamente alle domande trasmesse tramite flusso sarà attribuita la stessa data ed ora di trasmissione. Viene opportunamente chiarito che in questo caso, qualora le domande contenute nel flusso non trovino interamente capienza nelle risorse disponibili, l’Istituto procederà ad ammettere quelle il cui contratto aziendale è stato stipulato e presentato in epoca più remota.La soluzione è positiva, ma certamente tutta questa procedura non incentiva le parti a stipulare nuovi contratti. Entro i 45 giorni successivi alla data dalla quale è possibile inoltrare le domande di accesso al beneficio (quindi in fase di prima applicazione entro il 30-10-2008), l’Istituto provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dando tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati dell’esito della domanda.Riteniamo che per i contratti stipulati successivamente, se ci saranno ancora risorse disponibili, i 45 giorni decorrano dalla data di deposito. Sarebbe però utile avere una conferma ufficiale.Con un successivo messaggio l’Inps renderà note le modalità operative sia per la fruizione delle somme spettanti sia per la regolarizzazione, mediante compensazione, di quanto eventualmente fruito indebitamente in base alla normativa previgente. Per praticità riportiamo integralmente il punto 11 della circolare riguardante i soggetti abilitati alla trasmissione delle domande.La trasmissione telematica delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello, è consentita alle sottoelencate categorie:a) datori di lavoro;b) intermediari incaricati dai datori di lavoro, abilitati a svolgere gli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.L’accesso al servizio on-line in argomento è possibile solo previa registrazione dell’utente e assegnazione, da parte dell’Istituto, di un apposito PIN (Personal Identification Number). Le istruzioni relative al rilascio del PIN sono state fornite con la circolare n. 191 del 30 ottobre 2001 e n. 32 del 17 febbraio 2004, cui si fa rinvio per ulteriori approfondimenti.Si precisa che le categorie sopra citate già titolari di PIN e abilitate alla trasmissione delle denunce mensili obbligatorie (DM10, EMens, DMAG, ecc.) non dovranno effettuare alcun adempimento; il nuovo servizio on-line sarà automaticamente aggiunto al portafoglio di servizi telematici già in loro possesso.L’accesso alla procedura avviene mediante selezione dei “Servizi Online” presenti sul sito INTERNET dell’Istituto (http://www.inps.it).Individuando la voce “Aziende, consulenti e professionisti” nel menù “Per tipologia di utente” e richiamando la funzione “Servizi per aziende e consulenti”, viene richiesta l’identificazione dell’utente mediante immissione del codice fiscale e del PIN; completata correttamente l’autenticazione, nella pagina “Servizi per aziende e consulenti” i soggetti abilitati potranno accedere al nuovo servizio “Sgravio contrattazione secondo livello”.In allegato alla circolare sono reperibili la guida operativa e le specifiche tecniche.
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