E’ stato approvato in data 5 agosto 2008, il disegno di legge 5 agosto 2008, A.C. 1386-B, con il quale viene convertito in legge il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, che fra gli altri contiene una serie di provvedimenti che interessano il mondo della cooperazione, qui di seguito sintetizzati. Per quel che riguarda le novità del decreto che hanno toccato in particolare il mondo delle cooperative ricordiamo una nuova misura di tassazione delle cooperative di consumo, nuove aliquote di ritenute sui prestiti sociali e la destinazione del 5% degli utili netti al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti (cfr. Circolare Unicaf n. 31/2008). L’unica disposizione fra quelle su elencate, che in sede di conversione è stata modificata, è quella sulla ritenuta degli interessi dei prestiti sociali, che in virtù di un emendamento approvato in via definitiva, ha praticamente ridotto la platea dei soggetti interessati. Nuova ritenuta sugli interessi da prestiti sociali Con il comma 27 dell’art. 82, la ritenuta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni di cui all’art. 13 del Dpr 601/1973, passano dal 12,50% al 20%. In sede di conversione, il comma 27 è stato modificato nella maniera seguente: “Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro-imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.”. In sede di prima applicazione di tale nuova ritenuta, una problematica molto sentita è stata la decorrenza di tale nuova aliquota ed in particolare se dovesse applicarsi esclusivamente agli interessi maturati a decorrere dal 25 giugno 2008, oppure su tutti gli interessi corrisposti a partire dal 25 giugno indipendentemente dal maturato. E’ stato già osservato come in assenza di una normativa ad hoc che ne disponga la decorrenza, si ritiene che la nuova aliquota si applichi su tutti gli interessi erogati dopo la suddetta data. L’entrata in vigore della nuova aliquota di ritenute crea due periodi “virtuali”:- somme erogate fino al 24 giugno 12,50%- somme erogate dopo il 25 giugno 20%Si ricorda che le ritenute in questione agiscono a titolo d’imposta: pertanto le persone fisiche che ricevono tali emolumenti sono esonerati dall’obbligo di dichiararli. La novità molto importante apportata in sede di conversione, prevede che tale misura del 20% riguarda esclusivamente le cooperative che non rispettano i limiti per essere classificate fra micro e piccole imprese secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Secondo quanto previsto dall’articolo 2 dell’allegato alla raccomandazione in questione, la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. In particolare poi, la piccola impresa occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Per microimpresa si intende invece un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. Pertanto secondo la nuova formulazione del D.L. 112, avremo: • ritenute del 12,50% per tutti gli interessi sui prestiti da soci corrisposti da cooperative appartenenti alla categoria di piccole imprese e micro-imprese• ritenute del 20% per tutti gli interessi sui prestiti da soci corrisposti da cooperative che non rispettano i requisiti di piccole e micro-imprese.
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