Rispondendo a due interpelli, n 26 del 4-8-2008 e n. 28 dell’8-8-2008, il Ministero del lavoro interviene in tema di tutela delle lavoratrici madri esposte a radiazioni ionizzanti (astensione nel periodo di allattamento) e addette al trasporto e al sollevamenti di pesi (proroga dell’astensione obbligatoria). Nel primo caso era chiesto se le lavoratrici esposte a radiazioni ionizzanti possono astenersi dal lavoro durante il periodo di allattamento.Il Ministero richiama preliminarmente gli articoli 7 e 8 del Dlgs n. 151/2001 che prevedono• il divieto, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, elencati nell’allegato A del Testo Unico che, alla lett. d), include i “lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti” (articolo 7).• nel caso di esposizione a radiazioni ionizzanti, il divieto di adibire le donne, durante la gravidanza ad attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert. Inoltre le donne che allattano non possono essere adibite ad attività che comportano rischi di contaminazione (articolo 8). Il Ministero precisa che l’articolo 8, più specificatamente, impone un divieto a svolgere attività che comportano rischi di contaminazione e solo per il periodo dell’allattamento. In particolare, per l’applicabilità dell’art. 8, risulta evidente il presupposto dello stato di allattamento ai fini dell’interdizione dal lavoro e sempre che sussista l’impossibilità di assegnare la lavoratrice ad altre mansioni….va peraltro evidenziato che il “periodo di allattamento” in questione non coincide necessariamente con il periodo di un anno che decorre dalla nascita del bambino previsto per il godimento dei c.d. “permessi per allattamento” di cui agli artt. 39 e ss. del D.Lgs. n. 151/2001. Il periodo di un anno per usufruire di tali permessi è infatti giustificato da una cura anche affettiva nei confronti del nascituro (cfr. Corte Cost. sent. n. 1/87), mentre l’interdizione dal lavoro in caso di esposizione a rischio di contaminazione è legata, evidentemente, all’effettivo allattamento del bambino.In altre parole l’interdizione dall’impiego in attività che espongono a rischi di contaminazione opera per tutto il periodo in cui la madre allatta.Il Ministero non entra nelle questioni pratiche, ma riteniamo che la madre dovrà produrre una qualche certificazione o autocertificazione per poter usufruire dell’interdizione. Nel secondo caso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per chiedere cosa debba intendersi per “attività di trasporto e sollevamento pesi” al fine della proroga dell’astensione obbligatoria e se, autonomamente, la Direzione provinciale del lavoro possa negare detta proroga senza tener conto della valutazione dei rischi già prevista dal Dlgs. n. 626/1994 e senza il parere della locale ASL.Anche in questo caso è richiamato l’articolo 7 del Dlgs 151/2001 che impone il divieto generalizzato di adibire le suddette lavoratrici “al trasporto ed al sollevamento pesi, nonché ai lavori pericolosi faticosi ed insalubri”, intendendo per quest’ultimi quelli indicati dall’art. 5 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026. Tale ultima norma precisa che “il divieto di cui all’art. 7, primo comma, si intende riferito al trasporto sia a braccia che a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa”.Se però gli interpellanti speravano di avere indicazioni precise (ad esempio sul peso massimo sollevabile) rimarranno delusi. Il Ministero infatti richiama articolo 18, comma 1 lettera c) del Dlgs. n. 81/2008 che impone al datore di lavoro di affidare compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e alla loro sicurezza.Pertanto in assenza di più precise indicazioni normative, in base a quanto proposto dalle “Linee guida delle Regioni per l’applicazione del Dlgs. n. 626/1994” per effettuare la valutazione sudddetta è possibile, peraltro, fare riferimento al metodo proposto dal Niosh (National Institute of Occupational Safety and Healt) ed adattato alla normativa italiana, che si avvale della rilevazione di vari parametri ergonomici che consentono l’individuazione di un indice di rischio specifico per il lavoratore coinvolto nella movimentazione di pesi che, se oltrepassato, rende pregiudizievole l’attività svolta.Tutta questa analisi è forse un po’ oziosa visto che, in caso di impossibilità a spostare in altra mansione la lavoratrice, la Dpl con ogni probabilità dispone l’interdizione dal lavoro in presenza della dichiarazione aziendale circa il trasporto e il sollevamento di pesi.
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