L’INPS, con circolare 31/07/2008 n.81, ha fornito le istruzioni operative a cui i datori di lavoro devono attenersi per l’attivazione in via sperimentale del lavoro accessorio per attività di vendemmia 2008 di breve durata ed a carattere saltuario. Ricordiamo che tale sperimentazione è stata prevista dal DM 12/03/08 e prescinde, quindi, dall’estensione sull’utilizzo di prestazioni accessorie a ulteriori settori di lavoro, prevista dall’art. 22 del D.L. 25/06/08 n. 112, attualmente in fase di conversione (Cfr circolare Unicaf n. 122/2008).La sperimentazione avrà luogo laddove siano state stipulate, da parte di Inps e Inail apposite convenzioni con varie Regioni nonché nelle Province autonome di Trento e Bolzano che, analogamente, hanno sottoscritto la convenzione ed avrà la durata prevista dalle convenzioni medesime, comunque non oltre la vendemmia 2008. Essa dà la possibilità di impiegare alcuni lavoratori riconoscendo un compenso attraverso un ticket (voucher) comprensivo di salario e contributi, con esonero per il datore di lavoro dall’obbligo di attivare qualsiasi pratica di assunzione Prestatori di lavoroI soggetti per i quali è consentito rendere prestazioni di lavoro occasionale accessorio, sono: studenti iscritti a qualsiasi scuola e che abbiano assolto l’obbligo scolastico e superato i 16 anni di età; l’Inps, con messaggio N. 017846 del 06/08/2008 ha segnalato che, nella conversione in legge – avvenuta in data 5 agosto 2008 – del D.L. 112 del 25 giugno 2008, all’art.22, comma 1, lettera f, la definizione di ‘studenti’ è stata ricompresa in quella di ‘…giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso le università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado’. e che, pertanto, questa si ritiene valida anche ai fini della sperimentazione in commento. pensionati a qualsiasi titolo (vecchiaia, anzianità, invalidità ecc.). Non è stato chiarito se, in tale ampia previsione consenta di ricomprendere anche i titolari di pensione indiretta, riteniamo però ciò non sia possibile. Non sono ricompresi nella norma gli extracomunitari e le casalinghe non titolari di pensione; le prestazioni, anche se svolte presso più beneficiari, non devono complessivamente superare i 5.000,00 euro nel corso dell’anno solare. Beneficiari della prestazioneSono accessibili tutte le tipologie di impresa (anche non agricole e non imprese), purché ricorrano i requisiti previsti dalla normativa: vendemmia 2008 e i prestatori di lavoro devono essere studenti o pensionati.Per ogni beneficiario il numero massimo dei buoni acquistabili è di nr. 1.000 pari ad un valore nominale di €uro 10.000. VoucherIl valore nominale del buono viene fissato nella misura di euro 10,00 da assoggettare alla fonte (Inps, Inail) tanto da determinare un valore netto per il prestatore d’opera pari a 7,50 euro.La circolare Inps in commento precisa che il valore deriva dalla media retributiva oraria nazionale del settore agricolo nel 2007, ma tale valore non deve necessariamente essere considerato quale corrispondete all’unità oraria di prestazione, anche perché, in molti casi, la tariffa oraria da CCNL per i raccoglitori è inferiore. Sarà; in ogni caso, opportuno prendere a riferimento, almeno, quest’ultima. In fase di sperimentazione, il ruolo di concessionario del servizio, cui è affidata l’emissione dei voucher, è unicamente l’ Inps. Adempimenti per i prestatori di lavoroI soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio (studenti o pensionati), per manifestare la propria disponibilità, devono accreditarsi: tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803164) via internet, collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione “servizi on line” – per il cittadino – lavoro occasionale accessorio recandosi presso le sedi Inps recandosi presso il Centro per l’Impiego nelle Regioni ove ciò sia previsto (in Emilia Romagna non è, ad esempio, attiva tale possibilità). A seguito dell’accreditamento anagrafico, sarà trasmessa a mezzo posta al lavoratore una carta magnetica (INPS Card) su cui saranno accreditati gli importi delle prestazioni eseguite, che dovrà essere attivata presso gli uffici postali. Se il lavoratore sceglie di non attivare INPS Card il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico riscuotibile presso gli uffici postali. Adempimenti per i beneficiari delle prestazioniSono previste due possibilità, l’utilizzo di voucher telematico o la richiesta di voucher cartaceo Voucher telematico Il soggetto beneficiario (impresa) che intenda avvalersi di tali prestazioni, dovrà:1. dotarsi di apposito codice PIN aziendale di identificazione INPS- tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803164)- via internet, collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione “servizi on line” – per il cittadino – lavoro occasionale accessorio- recandosi presso le sedi Inps2. Individuati i lavoratori da occupare, inviare all’Inps richiesta di voucher personalizzati, contenente i dati anagrafici e il codice fiscale del prestatore d’opera, indicando anche il luogo dove si svolgeranno i lavori ed il periodo presunto dell’attività lavorativa (con questa procedura adempie contestualmente agli obblighi di comunicazione preventiva all’Inail)3. Versare all’Inps il corrispettivo a mezzo F24, c/c postale o carta di credito4. Al termine della prestazione lavorativa, comunicare all’Inps per ciascun prestatore l’entità della prestazione svolta, così da consentire all’Istituto le necessarie verifiche del versamento effettuato, gli eventuali scoperti o versamenti insufficienti che daranno luogo a sollecito di pagamento e, infine, l’accreditamento al lavoratore delle somme dovutegli.Su quest’ultimo passaggio vi sono alcuni dubbi: è prevista la richiesta da parte dell’Inps di un versamento integrativo, qualora i voucher richiesti e pagati non siano sufficienti, ma non sono previste modalità di rimborso in caso di inutilizzo; qualora il committente non abbia versato il corrispettivo dei voucher virtuali inizialmente richiesti è previsto l’invio di un sollecito da parte dell’Inps, ma nulla si dice riguardo ad eventuali somme aggiuntive dovute (e, se non ce ne fossero, perché pagare anticipatamente, con il rischio di non utilizzare poi tutti i voucher richiesti?) in caso di mancato pagamento dei voucher all’Inps da parte del committente, il lavoratore – che è creditore nei confronti dell’Inps – come dovrà comportarsi? Voucher cartaceoIn aggiunta al sistema telematico, che in origine era l’unico, è stata prevista anche – a decorrere dal 19 agosto p.v. – la possibilità di acquisto di voucher cartacei in carnet da 5 buoni presso le sedi provinciali Inps e, in Friuli Venezia Giulia, presso gli uffici postali.I voucher dovranno essere intestati al lavoratore a cura del committente, che dovrà effettuare anche la comunicazione preventiva all’Inail. Adempimenti ulterioriIn caso di infortunio dovrà essere redatta la denuncia di infortunio nei termini previsti dalla legge (entro 48 ore). Non configurandosi in nessun caso un rapporto di lavoro, non sorge l’obbligo di rilascio busta paga o altro; l’unico obbligo è quello della comunicazione preventiva all’Inail, assolta nel caso di voucher virtuale con la comunicazione telematica all’Inps.
Lascia un commento