In risposta a un interpello, nota n. 13 del 29-5-2008, il Ministero risponde positivamente circa la possibilità di deroga al principio di consecutività del riposo giornaliero di 11 durante la “reperibilità” del lavoratore o in caso di telelavoro.La nota ribadisce che la normativa in materia di riposo giornaliero è derogabile dalla contrattazione nazionale (articolo 17 comma 4 del Dlgs 66/2003). In questo caso non opera il principio della “non frazionabilità del godimento dei riposi” (principio da riferirsi ai soli riposi settimanali).Le eventuali deroghe devono comunque prevedere periodi equivalenti di riposo compensativo o comunque una protezione appropriata.La circolare n. 8/2005 aveva già definito la questione in questo senso.Per il Ministero la contrattazione collettiva nazionale può prevedere la fruizione del riposo giornaliero di 11 ore nelle 24 con modalità frazionata anche in caso di lavoro a distanza ed al telelavoro.In questo caso, infatti, l’intervento del lavoratore, in quanto avviene “da remoto”, comporta un disagio ulteriormente ridotto.
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