Il Ministero del lavoro riconosce al datore di lavoro la possibilità di erogare l’indennità sostitutiva delle ferie per i lavoratori italiani inviati all’estero.Si tratta di una risposta a interpello (nota n. 15 del 10-6-2008) riferito al caso di un lavoratore inviato all’estero, non in regime di trasferta, in cui le condizioni economiche e normative del rapporto di lavoro vengano complessivamente rideterminate in funzione del Paese nel quale è inviato e della durata del rapporto all’estero (in questi casi spesso il preavviso per la partenza è molto breve).Ribadito che solo la cessazione del rapporto costituisce un’ipotesi che consente la sostituzione delle ferie con la relativa indennità, risultando in tal caso oggettivamente impossibile l’effettiva fruizione di esse, il Ministero nella situazione prospettata dall’interpellante, afferma che sussistono molteplici elementi che fanno ritenere sussistente una novazione oggettiva contrattuale, anche se non in senso tecnico (in qualche modo assimilabile quindi alla cessazione del rapporto di lavoro).In virtù delle suesposte considerazioni (rinegoziazione delle condizioni, breve preavviso) e della eccezionalità della fattispecie si ritiene quindi ammissibile, limitatamente a questi specifici casi, la monetizzazione delle ferie, potendosi in sostanza assimilare tale situazione ad una novazione contrattuale.
Lascia un commento