Il Ministero del lavoro, risposta ad interpello n. 14 del 10-6-2008, in relazione alle norme sull’apprendistato professionalizzante, torna ancora sul tema del potere sostitutivo della contrattazione collettiva rispetto alla definizione dei profili formativi.Il quesito dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro si riferisce al caso concreto della regione Marche che, pur avendo regolamentato l’apprendistato professionalizzante con la LR n. 2/2005, ha individuato i profili formativi soltanto per alcuni settori e non ancora per altri.La nota ricorda che in assenza di una disciplina del nuovo istituto da parte del Ccnl non è possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante mentre l’articolo 49, comma 5 bis, del Dlgs. n. 276/2003 attribuisce ai Ccnl la facoltà di dettare una disciplina esaustiva dei contratti di apprendistato, quindi comprensiva dei profili formativi, al fine di rendere immediatamente operativo questo istituto nel periodo transitorio, ovvero in attesa dell’emanazione della legge regionale prevista dallo stesso art. 49, comma 5.Il Ministero esprime quindi il seguente parere favorevole all’utilizzo del potere sostitutivo da parte del Ccnl anche in questo caso in cui la normativa regionale regola solo parzialmente l’aspetto dei profili formativi.Se dunque la disciplina normativa regionale non risulta applicabile per carenza relativa ai profili formativi o alle mansioni, come nei quesiti in esame e la stessa, sul punto, non contiene alcun rinvio in funzione integrativa alla disciplina dettata dal contratto collettivo applicabile, i contratti di apprendistato potranno essere validamente stipulati sulla base della disciplina contenuta nel Ccnl di cui all’articolo 49, comma 5bis, del Dlgs. n. 276/2003. Ne consegue, in tale ipotesi, che laddove il contratto di apprendistato da stipularsi faccia riferimento, quanto alla disciplina applicabile, al Ccnl e non alla legge regionale, relativamente allo stesso contratto non sarà necessario il rilascio del parere di conformità da parte dei competenti organi regionali, applicandosi integralmente la disciplina contrattuale ai sensi del citato articolo 49, comma 5bis, del Dlgs. n. 276/2003.
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