La COVIP, con la delibera 24/04/2008 (pubblicata sulla G.U. n. 110 del 12/05/2008), ha precisato che il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro e trova occupazione in una nuova azienda non deve ripetere la scelta di voler mantenere il TFR come retribuzione differita e di non destinarlo alla previdenza complementare, ma dovrà solo confermare la scelta fatta in precedenza. Questa impostazione risolve i problemi legati alle modalità da seguire nelle assunzioni cicliche come per gli OTD in agricoltura. In sintesi la procedura che deve essere seguita è la seguente:Il datore di lavoro che assume dovrà verificare quale sia stata la scelta compiuta dal dipendente. Detta scelta viene resa nota dal lavoratore presentando una dichiarazione corredata dall’attestazione del datore di lavoro precedente che all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ha rilasciato al dipendente.Se questa attestazione non viene rilasciata dal vecchio datore di lavoro, il lavoratore potrà allegare alla sua dichiarazione qualsiasi altra documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata (copia mod. TFR1 o TFR2). Se il lavoratore aveva deciso di non destinare il TFR alla previdenza complementare, il nuovo datore di lavoro dovrà mantenere ancora questo regime (rimane sempre salva la facoltà per il lavoratore di modificare questa scelta). Se invece il dipendente ha destinato il TFR alla previdenza complementare abbiamo situazioni differenti che vengono prese in considerazione dal COVIP.In particolare può ricorrere il caso in cui il lavoratore all’atto della cessazione ha riscattato integralmente la posizione individuale aperta presso il fondo previdenziale. All’atto dell’assunzione il lavoratore avrà tempo 6 mesi per decidere cosa fare del proprio TFR utilizzando il modello TFR2. Se il termine scade senza che sia stata effettuata alcuna scelta il TFR viene destinato al fondo negoziale oppure a Fondinps, sulla base delle ormai note regole.Altra situazione che può ricorrere è quella in cui il lavoratore ha destinato il TFR ad un fondo complementare e con la nuova assunzione perde i requisiti di partecipazione al fondo stesso, ma non ha riscattato completamente la posizione (si tratta ad esempio di coloro che cambiano settore di attività). In questo caso il lavoratore ha tempo 6 mesi per decidere a quale fondo destinare il TFR, utilizzando uno specifico modulo predisposto dalla COVIP (allegato alla citata delibera). Si evidenzia che in questa situazione il lavoratore non può decidere di mantenere il TFR come retribuzione differita (TFR). Nel silenzio del lavoratore, il TFR verrà destinato al fondo pensione negoziale oppure a Fondinps.
Lascia un commento