Il 15-5-2008 entra in vigore il Decreto Legislativo 81/08, il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.Il Titolo I, Capo III (Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro) nella Sezione I (Misure di tutela e obblighi) all’articolo 18 comma 1 lettera r) prevede che il datore di lavoro debba comunicare all’Inail, o all’Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni.Il primo adempimento è completamente nuovo, il secondo ricalca le norme già in essere.Non è chiaro se in futuro dovranno essere fatte due denunce o, come più probabile, una sola avente finalità statistiche per tutti gli infortuni e assicurative per quelli di durata superiore a 3 giorni.Con ogni probabilità l’adempimento slitterà. Per tranquillità si consiglia comunque di procedere alla comunicazione anche per gli infortuni da 1 a 3 giorni.Non esistendo predisposti i modelli per la denuncia “statistica” si ritiene opportuno utilizzare, fino a quando non saranno predisposti appositi moduli, i modelli predisposti per la denuncia di infortuni superiori a 3 giorni.L’articolo 55 comma 4 lettere i) ed l) prevede rispettivamente che: la violazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro, la violazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori a un giorno sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro.Per completezza segnaliamo che il Titolo XIII (norme transitorie e finali) all’articolo 304 (Abrogazioni) non ha previsto l’abrogazione del DPR 1124/65 pertanto l’infortunio con una prognosi superiore a tre giorni deve essere denunciato entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia. In caso di infortunio dal quale sia derivata la morte o vi sia pericolo di morte, la denuncia va fatta tempestivamente, entro le 24 ore dall’evento.Per quanto concerne la segnalazione di infortunio ai fini statistici, in attesa di nuove disposizioni, è prudente procedere alla comunicazione entro i 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia.
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