circolare 94.2008

Ministero del lavoro con lettera circolare del 7-5-2008, Prot. 25/I/0006034, ha fornito alcune istruzioni in merito alla possibilità per le istituzioni scolastiche di effettuare le comunicazioni obbligatorie entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento e della relativa “sanatoria”.Il provvedimento è contenuto nell’articolo 2 comma 4 del Dl 147/2007 convertito nella L. 176/2007 (Cfr circolare Unicaf n. 178/2007).La norma in oggetto ha previsto una norma che prevede l’annullamento delle “sanzioni già irrogate” fino al momento dell’entrata in vigore della legge stessa.La nota ministeriale fornisce una interpretazione estensiva della sanatoria sia con riferimento anche a sanzioni non ancora irrogate sia al periodo di ritardo. Riportiamo di seguito la parte finale del documento che chiarisce questi aspetti.Prima della sanatoria di cui al D.L. n. 147/2007 il comma 1180 della L. 296/06 prevedeva che le comunicazioni dovessero essere effettuate entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti di lavoro. Pertanto, sia il ritardo di 1 solo giorno che quello superiore a 10 giorni determinavano comunque la violazione della richiamata norma. In definitiva, in base ad una interpretazione conforme ai principi costituzionali, è possibile affermare che la sanatoria di cui al D.L. 147/07 trovi applicazione nei confronti di tutte le infrazioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del citato D.L., ossia dall’1.1.2007 al 7.9.2007, indipendentemente dai giorni di ritardo con cui le comunicazioni sono state effettuate.

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