circolare 66.2008

Il Ministero del lavoro (nota n. 4 del 3-3-2008 in risposta a un interpello) precisa che il ristabilimento della percentuale minima di persone svantaggiate presenti in ogni cooperativa sociale (30% ai sensi dell’articolo 4 della Legge 381/1991) deve avvenire entro il limite di un anno.Il quesito è stato posto in relazione al caso, non infrequente, di modifica della base sociale che porta la cooperativa a non rispettare la percentuale di cui sopra.Il Ministero fornisce l’indicazione del reintegro entro 12 mesi, non previsto esplicitamente dalle disposizioni, mutuando quanto previsto dall’articolo 22 del Dlgs. c.p.s. 1577/1947 in materia di reintegrazione del numero minimo legale di soci.Questa interpretazione ci sembra corretta anche se in alcune parti la nota sembra ipotizzare una sorta di conteggio come media nell’arco di 12 mesi.Segnaliamo infine che la nota richiama alcune leggi regionali che regolamentano già questa situazione. A nostro avviso il limite individuato dal Ministero del lavoro dovrebbe operare solo per le regioni che non hanno adottato queste normative.Vista la specificità dell’argomento riportiamo il testo della nota e l’estratto di alcune circolari che sono intervenute in materia. ————————- Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale Nota del 3 marzo 2008, n. 4 – Prot. 25/I/0003277 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Cooperative sociali di tipo b) – accertamento della percentuale del 30% dei soggetti svantaggiati presenti in cooperativa, agevolazione contributiva dei soggetti svantaggiati. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alle modalità temporali di determinazione della percentuale minima del 30% dei soggetti svantaggiati presenti in una cooperativa sociale di tipo b).L’interpellante, in particolare, richiede se ai fini del rispetto del suddetto parametro percentuale sia legittimo, in sede di accertamento, tenere conto dell’andamento almeno annuale di detta percentuale.Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per la Tutela delle Condizioni di Lavoro, si osserva quanto segue.Nessuna disposizione normativa né amministrativa chiarisce lo specifico aspetto relativo alla sussistenza necessariamente permanente del predetto requisito percentuale; detta questione si pone particolarmente evidente nelle ipotesi in cui, a fronte di determinate esigenze produttive, la percentuale richiamata non risulti soddisfatta nell’ambito di un determinato periodo, fermo restando il rispetto della percentuale come media in un arco temporale più ampio.Come è noto, la sussistenza della richiamata condizione è particolarmente rilevante, in quanto conferisce alla Cooperativa sociale la possibilità di accesso a benefici fiscali e ad altre peculiari agevolazioni, come la totale esenzione contributiva e la possibilità di stipulare Convenzioni con Enti pubblici per attività diverse da quelle socio-sanitarie ed educative (rispettivamente ex artt. 4, comma 3 e art. 5, L. n. 381/1991).Ciò premesso, è necessario verificare se sia possibile individuare, almeno sul piano dei principi generali, una soluzione coerente al quadro ordinamentale in materia.In primo luogo è opportuno rilevare che l’art. 22 del D.Lgs. c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577, prevede che il venir meno del numero minimo legale di soci non comporta l’immediata messa in liquidazione della Società, in quanto consente la reintegrazione del numero minimo legale entro il termine di un anno.Del resto, che sussista una certa oscillazione nella dimensione quantitativa dell’organico della cooperativa è assolutamente fisiologico e segno di vitalità dell’impresa sul mercato. A tal proposito è sufficiente far riferimento all’art. 37 del C.C.N.L. il quale, con riguardo alla disciplina contrattuale relativa alle procedure di cambio gestione, con particolare riferimento ai contratti di appalto, prevede l’acquisizione del personale già occupato nelle medesime mansioni da parte dell’appaltatore subentrante: ciò implica che il rispetto del limite percentuale del 30%, ove inteso in senso rigido, comporterebbe la irragionevole conseguenza della mancata possibilità di conservazione del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati o l’obbligo di assumere altro personale svantaggiato, ancorché non necessario, al fine di ristabilire il predetto rapporto percentuale.È da rilevare, inoltre, che molte Regioni hanno disciplinato tale aspetto della normativa, prevedendo un periodo entro il quale è possibile il mantenimento di una percentuale inferiore al 30% senza che da ciò consegua lo scioglimento della Società, purché la percentuale venga comunque ristabilita prima della scadenza del previsto periodo (ad esempio, per l’Emilia Romagna e il Lazio, tale periodo è definito in 6 mesi, rispettivamente in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 4, comma 2, L.R. Emilia Romagna n. 7 del 4 febbraio 1994 e art. 6, comma 4, L.R. Lazio n. 24 del 27 giugno 1996; per l’Umbria, detto periodo è definito in un anno dalla disposizione di cui all’art. 5, comma 1, lett. c) dalla L.R. Umbria n. 12 del 2 novembre 1993).Infine, anche l’ordinamento statale, relativamente ai profili dimensionali delle aziende, assume come parametro generale la media annuale dei lavoratori in forza, così come si evince da ultimo nell’ambito della disciplina sul T.F.R., come interpretata e chiarita dall’INPS, con circolare n. 70/2007. Detto parametro annuo, peraltro, rispecchia le più recenti normative comunitarie e nazionali, che pongono il medesimo quale unità di misura del lavoro dipendente, ai fini della verifica del requisito di PMI (c.d. ULA unità di lavoro-anno).Alla luce delle argomentazioni sopra riportate ed al fine di individuare una soluzione interpretativa alla problematica in esame, quanto più aderente al quadro normativo e alla ratio legis sottostante la disciplina delle cooperative c.d. di tipo b), appare decisamente ragionevole il riferimento ad un “arco temporale”, per la valutazione del rispetto del limite minimo del 30% di persone svantaggiate, qualora a fronte di determinati eventi a carattere produttivo non sia rispettato il mantenimento costante della percentuale richiamata, arco temporale che, in assenza di una diversa previsione della legislazione regionale, non sembra comunque possa eccedere i dodici mesi. Articolo 4 comma 2 Legge 381/19912. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. Circolare Ministero del lavoro n. 116 del 9-10-19927. Le persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 4, secondo comma, devono costituire almeno il trenta per cento di coloro che lavorano nella cooperativa e, compatibilmente con il loro stato, devono essere soci della stessa; questa percentuale, cioè, deve calcolarsi in relazione al numero complessivo dei lavoratori, siano essi soci o dipendenti della cooperativa, esclusi i soci volontari.Si tratta di una percentuale minima che costituisce la condizione perché la cooperativa possa essere definita “sociale”: essa deve essere presente al momento dell’iscrizione nel registro prefettizio e deve mantenersi anche in caso di variazione del numero complessivo dei soci. Circolare Inps n. 109 del 11-5-1993Sulla base delle indicazioni ministeriali, si deve, quindi, concludere, per lo specifico problema, che, ai fini del verificarsi della condizione per cui il 30% dei lavoratori delle cooperative di cui alla lettera b) dell’art. 1 della legge sia costituito da persone svantaggiate, va tenuto conto anche dei lavoratori “svantaggiati” che non siano soci ma dipendenti della cooperativa; anche a questi ultimi si applica, quindi, il beneficio del totale abbattimento della contribuzione. Circolare Inps n. 188 del 17-6-1994Facendo seguito alla circolare n. 109 del 11.5.1993, si comunica che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale della Cooperazione, per quanto concerne il calcolo cui riferirsi per il computo del 30 per cento dei lavoratori svantaggiati (art. 4, comma 2) inseriti nelle cooperative sociali di cui all’art. 1, lett. B) della legge 8 novembre 1991, n. 381, con lettera del 19.5.1994, n. 360, ha ulteriormente precisato che si deve far riferimento al numero complessivo dei lavoratori costituenti la base sociale, ovverosia soci e dipendenti, con esclusione dei soci volontari. Ciò significa che le persone cosidette svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori in parola cui ci si deve riferire per la determinazione dell’aliquota delle stesse.

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