circolare 65.2008

Rispondendo ad un interpello (nota n. 6 del 3-3-2008), il Ministero ritorna sulla computabilità dei dipendenti appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999.Si tratta degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati.Il Ministero conferma quanto affermato con lettera circolare del prot. 257/01.14 del 21-2-2005: con l’abrogazione della disciplina transitoria di cui all’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 333/2000 è venuta meno la possibilità che i datori di lavoro computino, nella quota riservata alle assunzioni obbligatorie di disabili, tutte le unità di personale appartenenti alle cc.dd. categorie protette (ad es. orfani per lavoro o servizio, profughi, ecc.). Ne consegue che la disciplina attualmente vigente è rinvenibile nel comma 1 del citato art. 11, ove si stabilisce che i lavoratori appartenenti alle categorie protette sono computabili nella quota di riserva, solo limitatamente alla percentuale di cui all’art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999, vale a dire l’1%.Peraltro, l’utilizzabilità della predetta percentuale a copertura della quota di riserva dei disabili presuppone che vi siano, in organico, categorie protette in misura superiore alla quota obbligatoria dell’1%.

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