Il Ministero del lavoro (nota n. 5 del 3-3-2008 in risposta ad un interpello) è intervenuto in merito dei titoli necessari per svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. In particolare, è stato chiarito che datore di lavoro che svolge direttamente l’incarico non deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore né dell’attestato di frequenza al corso per RSPP previsto dall’art. 8-bis del Dlgs 626/1994, ma solo l’attestazione di frequenza di un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, organizzato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 del D.M. 16-1-1997.L’articolo 10 del Dlgs 626 prevede infatti che, qualora il datore di lavoro svolga personalmente i compiti del servizio di protezione e prevenzione dai rischi, deve darne preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza frequentare un corso di formazione in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che può anche essere promosso dalle associazioni dei datori di lavoro. trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio:a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento di tali compiti;b) una dichiarazione attestante l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3 (valutazione dei rischi, elaborazione del relativo documento e custodia dello stesso presso l’azienda ovvero l’unità produttiva) ovvero, nei casi previsti, l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 4, commi 1 e 11 (autocertificazione per iscritto dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e adempimento degli obblighi ad essa collegati);c) c)una relazione sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni;d) d) l’attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
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