Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare prot.16/Segr/0001692/04.01.03 del 04/03/2008, ha fornito chiarimenti ed istruzioni operative in merito al corretto ed uniforme utilizzo del modulo per le dimissioni volontarie previsto dal Decreto Interministeriale del 21/01/2008 (commentato con circolare Unicaf n. 60/2008). Il Ministero ribadisce la operatività dal 5 marzo 2008 del modulo; da questa data il lavoratore dovrà presentare le proprie dimissioni volontarie utilizzando esclusivamente il modulo ministeriale. I datori di lavoro dovranno invitare i lavoratori che procedessero diversamente ad attenersi a tale procedura, attivabile accedendo al sito www.lavoro.gov.it e seguendo lo specifico percorso attraverso il sistema informatico MDV; tale percorso potrà essere effettuato direttamente dal lavoratore (anche assistito dal datore di lavoro), in questo caso però dovranno recarsi successivamente, per la validazione del modulo, presso uno dei soggetti abilitati.Sono soggetti abilitati, in attesa che vengano sottoscritte le apposite convenzioni previste dal Decreto, tramite cui potranno operare anche i Patronati e le Organizzazioni Sindacali, le Direzioni Provinciali e Regionali del Lavoro, i Centri per l’impiego, i Comuni, gli Ispettorati del Lavoro delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Sicilia. A completamento del percorso telematico verrà assegnato un numero di protocollo temporale e un codice alfanumerico progressivo di identificazione in modo da caratterizzare ogni modulo in maniera univoca e non alterabile; tale modulo sarà stampato perché venga consegnato al datore di lavoro per l’effettuazione delle comunicazioni obbligatorie (come ordinariamente previsto entro 5 giorni dalla risoluzione del rapporto). Viene precisato che il modulo non deve essere utilizzato nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, nel caso di recesso del lavoratore durante il periodo di prova, in caso di dimissioni per giusta causa, nei rapporti di lavoro marittimo e da parte degli amministratori di società.Viene preso in esame anche il caso della prolungata assenza ingiustificata del lavoratore dal luogo di lavoro, prevedendo che i CCNL possano disciplinare tali situazioni riconducendoli a fatti concludenti dai quali possa desumersi la volontà di dimettersi; nell’attesa delle previsioni contrattuali tale situazione viene ritenuta già possibile nel caso in cui il lavoratore non sia rintracciabile (come previsto dalla sentenza della Cassazione n. 5776/1998). Qualora il rapporto fosse di natura diversa da quella subordinata, spetta però al datore di lavoro dimostrare che l’assenza del lavoratore esprime l’indisponibilità del prestatore d’opera alla ripresa della attività. Per quanto riguarda i lavoratori interessati (vedi la circolare Unicaf n. 60/2008), il Ministero, nel riepilogare coloro che sono tenuti all’utilizzo del modulo, specifica che deve essere utilizzato anche dai prestatori d’opera ex art. 2222 del Codice Civile; questa ulteriore indicazione contrasta con le indicazioni fornite dal Ministero, a commento della nuova normativa introdotta dalla legge n. 188/2007, con nota n. 4746 del 14/02/2007; tale impostazione prevede anche che la nuova disciplina non si applichi alle professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione all’albo, ai componenti di organi di controllo di società, ai membri dei collegi sindacali e di commissioni. È bene ricordare che il datore di lavoro dovrà assicurarsi che il modulo sia presentato in originale e che sia stato rilasciato da soggetto abilitato entro 15 giorni rispetto alla consegna da parte del lavoratore; se tale termine fosse stato superato, il soggetto abilitato su richiesta del lavoratore dovrà prima annullare la precedente comunicazione, utilizzando la sezione 5 del modulo, quindi rilasciarne uno nuovo. Segnaliamo, inoltre, in ulteriore problema di carattere interpretativo relativamente al campo “data decorrenza dimissioni”. Nell’accezione corrente, la data di decorrenza dimissioni corrisponde all’ultimo giorno lavorato, che è anche la data indicata nella comunicazione telematica di cessazione del rapporto; il Ministero del lavoro, nelle FAQ inserite nella sezione del sito www.lavoro.gov.it dedicata al MDV, alla domanda “Cosa deve essere inserito nel campo “data decorrenza dimissioni”? risponde ”La data che deve essere indicata è il primo giorno di non lavoro, decorso il periodo di preavviso nel caso in cui quest’ultimo sia previsto”.Sarà, pertanto, opportuno chiarire con il lavoratore cosa abbia inteso manifestare nella compilazione di tale campo.In particolare, poi, se si è a conoscenza della volontà del lavoratore di dimettersi, sarà anche opportuno avvertirlo chiaramente che la copia del modello restituita dal sistema informatico del Ministero deve essere consegnata all’azienda nel rispetto dei termini di preavviso.Onde evitare disguidi, nel momento in cui si riceve la lettera di dimissione, sarà utile consegnare al lavoratore una ricevuta contenente l’accettazione. Il contenuto essenziale può essere il seguente “La informiamo di aver ricevuto in data odierna la Sua comunicazione di dimissioni con modello n. … del … e che tali dimissioni sono accettate dalla scrivente. L’ultimo giorno di lavoro è, conseguentemente, il ………..”. E’ necessario che una copia della lettera sia firmata dal lavoratore per ricevuta e conservata in cooperativa. Questo accorgimento – tra l’altro – prescinde dall’introduzione della nuova procedura e deriva da una giurisprudenza che ritiene le dimissioni revocabili finché non sono accettate.
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