Il Ministero del lavoro, con nota n. 1 dell’11-2-2008 Prot. 25/I/0002319 in risposta ad un interpello della Cna, ritiene possibile assolvere agli obblighi previsti dalla L. 4/1953 attraverso la trasmissione per via telematica del prospetto di paga ai lavoratori dipendenti.Come sempre, la nota offre un quadro generale del problema e ricorda quindi che la retribuzione va corrisposta alla scadenza temporale prevista, contestualmente alla busta paga, al fine di consentire al lavoratore la verifica immediata della corrispondenza tra le annotazioni riportate sul prospetto di paga e la retribuzione percepita. Il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare l’avvenuta consegna del prospetto di paga all’atto della corresponsione della retribuzione.Condizioni ulteriori poste dal Ministero sono che l’azienda utilizzi il servizio di posta elettronica certificata seguendo le procedure previste dalle norme (Dpr 68/2005, capo IV del Dlgs. 82/2005) rispetti le regole in materia di protezione dei dati personali (in particolare che l’invio avvenga ad un indirizzo di posta elettronica, dotato di password, intestato al lavoratore) metta a disposizione del lavoratore i mezzi per la ricezione e stampa del prospetto sostenga gli eventuali relativi costiNel merito delle soluzioni prospettare occorre rilevare che la condizione che sia utilizzato un sistema di posta certificata non favorirà la diffusione di questa prassi.
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