Con decreto 21 dicembre 2007 (pubblicato su G.U. n. 29 del 4.2.2008) A circa un mese dall’entrata in vigore del Dm 24-10-2007 (30-12-2007), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ridetermina in euro 30,64 l’importo inerente l’esonero parziale dall’obbligo di assunzione di soggetti disabili. Rammentiamo che l’art. 5, comma 3, della legge n. 68/99, prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza di speciali condizioni della loro attività, di richiedere apposita autorizzazione – presentando domanda al servizio provinciale per l’impiego competente per territorio in cui ha sede l’impresa – per essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta versando, al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di L. 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato; il comma 6, dello stesso citato articolo, rimette ad un apposito Decreto l’adeguamento degli importi del contributo esonerativo e della maggiorazione di cui al medesimo articolo.Il Ministero ora, considerato che:1. la normativa in materia di collocamento obbligatorio non individua il criterio sulla base del quale effettuare l’adeguamento in questione;2. si e’ convenuto di utilizzare la retribuzione media giornaliera lorda prevista dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore privato con riferimento al mese di marzo 2006, tenuto conto che l’istituto dell’esonero parziale costituisce di fatto una misura residuale, temporanea ed alternativa all’assunzione obbligatoria;3. la comunicazione dell’Istituto nazionale di statistica n. 3541 del 25 maggio 2006 rileva che l’importo della retribuzione media mensile lorda, relativamente al mese di marzo 2006, ammonta ad €. 1.685,30 che, rapportato a 22 giornate lavorative mensili, fornisce il dato della retribuzione media giornaliera lorda pari ad €. 76,60;4. nel contemperamento delle posizioni giuridicamente rilevanti quali quella del soggetto disabile ad essere avviato al lavoro e quella del datore di lavoro ad accedere all’istituto dell’esonero parziale, l’importo da versare a titolo di contributo esonerativo deve essere fissato nel 40% di €. 76,60;ha decretato che l’importo del contributo esonerativo, di cui all’art. 5, comma 3, della legge n. 68/00, sia fissato nel nuovo importo di €. 30,64.Il predetto decreto, e quindi il nuovo importo del contributo esonerativo, entrerà in vigore il 15° giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Lascia un commento