circolare 54.2008

In risposta ad un interpello, il Ministero del lavoro (nota n. 3 dell’11-2-2008 Prot. 25/I/0002322) ha precisato che un lavoratore può essere assunto con contratto di apprendistato professionalizzante dopo avere svolto un periodo di apprendistato nella vigenza della L. n. 25/1955.Il quesito attiene, in particolare, alla possibilità (a nostro avviso si dovrebbe trattare più di un obbligo) di cumulare i due periodi per raggiungere la durata massima dell’apprendistato prevista dalla contrattazione collettiva per la specifica figura professionale.La nota ricorda che l’articolo 8 della L. 25/1955, ancora vigente, così recita: “i periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima… purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività”.Una prima condizione per stipulare un nuovo contratto di apprendistato è quindi quella di tener conto, ai fini del computo della durata massima, del periodo di lavoro già svolto nel precedente rapporto. La durata del nuovo apprendistato potrà essere, dunque, calcolata sommando la durata del vecchio rapporto con quello nuovo.Il Ministero precisa, inoltre, che il precedente periodo va tenuto in considerazione non solo per computare la durata complessiva dell’apprendistato, ma anche e soprattutto per rimodulare i contenuti formativi. E quindi necessario che “il nuovo rapporto di lavoro individui contenuti formativi diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli che hanno caratterizzato il primo rapporto, in modo da preservare i caratteri di diversità fra la vecchia e nuova tipologia di apprendistato, in particolare per quanto attiene ai contenuti formativi da assicurare all’apprendista secondo la nuova disciplina”.Secondo la logica di rispondere ai quesiti senza allargare le prospettive, non viene affrontato il tema di una successione di contratti di apprendistato professionalizzante. A nostro avviso i principi esposti nella nota n. 3 dovrebbero applicarsi anche a questo caso.Ricordiamo che in questo, come in altri, la posizione del Ministero non mette al riparo da eventuali contenziosi con i lavoratori che potrebbero mettere in discussione il contratto di apprendistato con relativo sottoinquadramento, termine ecc.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *