La Finanziaria 2008 (art. 2 comma 525) ha prorogato al 31-12-2008 (siamo ormai a proroga decennale trattandosi di norma introdotta dalla L. 52 del 1998) la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità.Nel caso in oggetto l’iscrizione nelle liste deve essere effettuata direttamente dal lavoratore entro 60 giorni dalla comunicazione di licenziamento e non comporta comunque il diritto all’indennità. I datori di lavoro che assumono tali lavoratori godono dello sgravio dei contributi nella stessa misura prevista per gli apprendisti (contribuzione pari al 10%, poiché la riduzione contributiva -8,5 o 7 punti- si applica esclusivamente ai rapporti di apprendistato e non a quelli per i quali è prevista una assimilazione contributiva). Sempre all’art. 2, al comma 523, viene prevista la proroga a tutto il 31.12.2008 dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità (intesa come diritto alla prestazione economica) anche a lavoratori normalmente esclusi dipendenti di:- imprese del commercio, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 addetti;- imprese di vigilanza con più di 15 addetti. Per queste imprese –soggette a codice Inps 5J- viene così previsto un incremento delle aliquote contributive pari all’1,20% complessivo (di cui uno 0,30% a carico lavoratore).
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