La finanziaria 2008 affronta in rapida successione – articolo 1 commi 514-516 – alcuni aspetti riferiti al trattamento di fine rapporto, nello specifico al regime di prelievo fiscale e al conferimento alla previdenza complementare Per quanto riguarda il primo aspetto viene previsto che il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti (ad esempio le buonuscita nel settore pubblico) e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (indennità transattive o a titolo di incentivo all’esodo) , di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008 (con tale formulazione il riferimento è al momento in cui sorge il titolo per avere diritto alla somma –dimissioni, licenziamento, verbale conciliativo o di risoluzione consensuale ecc. – non invece al momento di maturazione) , sia ridotto nei limiti complessivi di spesa di – 135 milioni di euro per l’anno 2008- 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009.Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, verranno stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo.La tassazione operata dai sostituti d’imposta anteriormente all’emanazione di tale decreto si considera effettuata a titolo di acconto, soggetta quindi alla riliquidazione da parte dell’Agenzia delle entrate.Il comma 514 prevede infine che resta ferma l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.In sostanza viene concessa la possibilità, in sede di determinazione dell’imposta sul reddito, di applicare gli scaglioni e le aliquote in vigore al 31 dicembre 2006.L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 15 del 3 marzo 2007, senza rendersi conto dell’aggravio inutile imposto ai sostituti d’imposta, ha ritenuto che, nel caso in cui le somme vengano erogate da un sostituto d’imposta, in base al tenore letterale della disposizione secondo la quale “ai fini della determinazione dell’imposta…si applicano, se più favorevoli…..” la verifica debba essere effettuata direttamente dal sostituto d’imposta il quale, in sede di determinazione dell’imposta, utilizzerà le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli. Il comma 515 introduce il comma 7-bis all’articolo 23 del D.Lgs n. 252/2005, norma di riferimento dal 1° gennaio 2007 per la disciplina delle forme pensionistiche complementari.In particolare, il nuovo comma 7-bis dell’articolo 23 prevede che “nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell’erogazione delle prestazioni, l’applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito.”Viene quindi stabilito che qualora siano conferite, dopo il 1° gennaio 2007, quote di TFR, maturate entro il 31 dicembre 2006, alla previdenza complementare tali quote vengono considerate a tutti gli effetti, ed in particolare per quanto riguarda il calcolo del montante, come quote maturate e conferite prima del 31 dicembre 2006.Tale disposizione è da integrarsi con quanto specificato dall’Agenzia delle entrate con circolare n. 70 del 18 dicembre scorso, secondo cui, nonostante la normativa non contenga espresse previsioni in merito, sulla base di “un’interpretazione logico-sistematica” delle disposizioni introdotte deve ritenersi confermata “nel rispetto dei contratti collettivi e degli accordi, la possibilità di conferire al fondo pensione anche il TFR maturato prima del 1 gennaio 2007”Il riferimento fondamentale in questo caso è alle previsioni contrattuali, che allo stato non ci risultano consentire versamenti “retroattivi” di quote di TFR, su cui tra l’altro non è dato sapere se incidono i meccanismi compensativi di riduzione del costo del lavoro previsti per le quote versate ai fondi previdenziali e al fondo di tesoreria Inps.Le disposizioni del comma 7-bis si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007.La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E del 9-1-12008 affronta anche questo aspetto ribadendo quanto previsto dalla legge.Viene infatti ribadito che le somme versate al fondo pensione concorreranno incrementare la posizioni individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del Tfr conferito, indipendentemente dalla coincidenza della data di iscrizione al fondo con quella in cui il dipendente è stato assunto, da cui decorre l’accumulo del Tfr.Questa attribuzione è necessaria per applicare le diverse disposizioni vigenti in materia di tassazione. Ricordiamo infatti che dall’1-1-2001 le disposizioni sono cambiate.A questo punto la speranza è che la riduzione del carico fiscali di cui abbiamo parlato sopra si accompagni a una semplificazione amministrativa. Il comma 516 prevede che con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze sarà istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR (TFR e altre indennità) “con il compito di proporre l’adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, a un migliore coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all’attenuazione del prelievo fiscale”.
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