L’articolo 44 comma 1 della Legge 326/2003 aveva stabilito che gli sgravi spettanti alle imprese agricole operanti in territori svantaggiati non erano cumulabili con le riduzioni previsti per i territori del mezzogiorno (comma 1 articolo 14 Legge 64/1986) e con la fiscalizzazione in cifra fissa dei contributi sanitari (comma 6 articolo 1 Dl 536/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge 48/1988).L’articolo 2, comma 506, della Finanziaria 2008 consente all’Inps di chiudere il contenzioso a condizione che i datori di lavoro interessati versino i contributi dovuti, senza pagamento di sanzioni. E’ possibile una rateazione in 20 annualità con pagamento degli interessi legali.E’ inoltre incredibilmente previsto che coloro che hanno già versato i contributi dovuti abbiano un credito previdenziale pari al 40% delle somme versate all’Inps maggiorate degli interessi legali dalla data di pagamento fino all’1-1-2008.Il successivo comma 507 prevede che queste disposizioni si applichino anche alle cooperative sociali che hanno fino a 15 lavoratori (soci e non).Questa estensione è difficilmente comprensibile visto che il contenzioso che è all’origine della norma è di natura prettamente agricola e quindi dovrebbe riguardare le cooperative sociali solo se di tipo b) e se svolgono attività in qualità di datori di lavoro agricolo. Se però così fosse per quale motivo limitarsi a quelle fino a 15 lavoratori? E comunque questo limite dimensionale si riferisce alla situazione attuale, a quella in cui è sorto il contenzioso o al momento dell’emanazione delle Legge 326?
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