I datori di lavoro e i committenti devono corrispondere ai lavoratori che nel 2006 non hanno pagato irpef (cosiddetti incapienti) e che sono ancora in forza un bonus fiscale. L’adempimento deriva dall’articolo 44 della Legge 222 del 29-11-2007 (GU 279 del 30-11-2007) e dal DM di applicazione dell’8-11-2007 (GU 278 del 29-11-2007).Il bonus spetta a coloro che nel 2006 hanno avuto un’imposta netta uguale a zero e che hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:a) di lavoro dipendenteb) di pensionec) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) (soci di cooperativa), c-bis) (collaborazioni), d) (sacerdoti), l) (Lsu) e i) (assegni periodici corrisposti al coniuge)d) di lavoro autonomo di cui all’art. 53, d’impresa di cui all’art. 55, d’impresa minore di cui all’art. 66, anche se conseguiti in forma di partecipazione;e) diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere i) e l) (autonomi occasionali).Il bonus è di 150,00 euro per ogni contribuente e di 150,00 euro per ciascun familiare a carico (questi ultimi non percepiscono direttamente il bonus ma, appunto, attraverso il contribuente).L’articolo 42 precisa, anche se ci sembra una evenienza abbastanza remota, che il bonus non spetta a coloro che nel 2006 hanno avuto un reddito superiore a 50.000 euro. Le modalità di erogazione delle somme sono contenute nel DM. In questo contesto ci limitiamo a riportare quelle per dipendenti e collaboratori.L’erogazione sarà effettuata automaticamente dal datore di lavoro/committente alle seguenti condizioni:• I lavoratori devono prestare attività nel mese di dicembre 2007 presso il sostituto d’imposta che ha rilasciato agli stessi il CUD per l’anno 2006.• E’ ovviamente possibile la rinuncia da parte del lavoratore.• L’erogazione deve avvenire nel mese di dicembre in base ai dati fiscali relativi al 2006.• I lavoratori che nel mese di dicembre 2007 sono in forza ad un diverso datore di lavoro rispetto a quello del 2006 possono richiedere all’attuale sostituto l’erogazione del bonus attestando per iscritto, con riferimento al periodo d’imposta 2006:a) che l’imposta netta è pari a zero;b) che hanno presentato la dichiarazione dei redditi ovvero che sono stati esonerati da tale adempimento;c) i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascuno dei familiari a carico;d) la percentuale di spettanza delle deduzioni per familiari a carico nella stessa misura di cui si è eventualmente già fruito.I lavoratori che verificassero di non aver diritto al bonus (perché nel 2006 hanno pagato tasse per effetto di altri redditi, perché a carico ecc.) devono comunicare questo fatto al sostituto d’imposta entro il 28-2-2009 (termine di effettuazione del conguaglio dei redditi relativi all’anno 2008). Il sostituto d’imposta è tenuto a recuperare il beneficio erogato dagli emolumenti corrisposti successivamente e comunque entro il termine di effettuazione del conguaglio.Il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare l’erogazione solo se il monte ritenute disponibile nel mese di dicembre 2007 (o nel mese di richiesta per coloro che non erano in forza nel 2006 e hanno chiesto l’erogazione all’attuale sostituto) è sufficiente a garantire il beneficio medesimo per tutti i soggetti. Il sostituto non può (o forse non è tenuto) ad andare a credito per effetto dell’erogazione del bonus.Nel modello 770 dovranno essere indicati il codice fiscale dei beneficiari e dei familiari a carico ai quali è stato attribuito il beneficio tributario. Come di può notare le norme presentano almeno una incongruenza: i lavoratori devono essere in forza nel mese di dicembre e il recupero del bonus deve avvenire sul monte ritenute disponibili nello stesso mese di dicembre. In questo caso non si tiene conto che il caso di pagamento delle retribuzioni differito ai lavoratori in forza in dicembre le retribuzioni sono pagate in gennaio e le ritenute sono disponibili in febbraio.A nostro avviso, anche per i tempi di pubblicazione dei provvedimenti, sarà opportuno operare sulle retribuzioni del mese di dicembre, eventualmente sulle tredicesime, o in sede di conguaglio. Le norme non considerano, poi, altre problematiche:• datori di lavoro che erogano sia la 13a mensilità che la retribuzione di dicembre dopo il 12 gennaio, tenuti a fare rientrare detti emolumenti nelle competenze 2008;• datori di lavoro che hanno rilasciato un modello CUD 2007 a lavoratori per i quali il rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2006 e che sono stati riassunti ed attualmente in forza nel 2007 (è il caso, ad esempio, degli stagionali agricoli). Stante quanto sopra è, ovviamente, auspicabile che nei prossimi giorni l’Agenzia delle entrate pubblichi una circolare di chiarimento. Per completezza segnaliamo che i lavoratori che• non percepiscono il bonus dal datore di lavoro possono richiederlo in sede di dichiarazione dei redditi (per gli esonerati sarà definito uno specifico modello)hanno percepito il beneficio tributario non spettante in tutto o in parte, sono tenuti ad evidenziare nella dichiarazione dei redditi l’importo non spettante (coloro che sono esonerati dall’obbligo di dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del bonus con il modello F24 entro i termini previsti per il versamento del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche relativo ai redditi prodotti nel 2008).
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