Rispondendo ad un interpello, il Ministero del lavoro ribadisce che anche i datori di lavoro agricolo sono soggetti all’obbligo di denuncia dell’infortunio sul lavoro di operai che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. Questo vale sia per gli operai a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato.La nota ministeriale n. 35 del 29-11-2007 precisa che l’articolo 25 del Dlgs 38/2000 ha equiparato gli adempimenti del settore agricolo a quello industriale. In questo modo si è sanato il contrasto, segnalato dall’interpellante, tra il Dm 29-5-2001 (di recepimento della delibera del CdA INAIL n. 239/2001) e gli articoli 238 e 239 del Dpr 1124/1965 che prevedevano l’obbligo di denuncia per gli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni.La stessa nota precisa che il datore di lavoro è obbligato ad effettuare comunque la denuncia all’autorità di PS. Il mancato adempimento è sanzionabile anche se l’infortunio sia successivamente ritenuto dall’INAIL non indennizzabile. La risposta ministeriale affronta anche il problema della denuncia all’autorità di PS in caso di infortunio verificatosi a carico del titolare del nucleo, facente parte di un’impresa costituita in forma societaria.
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